LEGGE 15.12.1999,N.482:
Norme in materia di minoranze linguistiche storiche
Art. l.
1. La lingua ufficiale della Repubblica �1'italiano.
2. La Repubblica, che valorizza il patri-monio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altres� la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.
Art. 2.
l. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tute1a la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Art. 3.
I. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le
disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste da1la presente legge
� adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il
quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti n�i comuni stessi,
ovvero di un terzo dei consiglieri comunali
dei medesimi comuni. .'
2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma I, e
qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il
procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente,
attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalit�
previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su
territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di
coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facolt� di riconoscere.
Art. 4.
l. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica
prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza
per lo svolgimento delle attivit� educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole
secondarie di primo grado � previsto l'uso anche della lingua della minoranza come
strumento di insegnamento.
2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformit� a
quanto previsto dall' articolo 3, comma I, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui
all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n.59, nei limiti dell'orario
curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi
obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'
apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste
dei genitori degli alunni, le modalit� di svolgimento delle attivit� di insegnamento
della lingua e delle tradizioni culturali delle comunit� locali, stabilendone i tempi e le
metodologie, nonch� stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalit� di
impiego di docenti qualificati.
3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21,comma 10, della legge 15 marzo 1997 ,n.59, sia
singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell' offerta formati va in favore degli adulti..
Nell' esercizio dell' autonomia di ricerca, sperimentazione ,e sviluppo, di cui al citato
articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme
associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli
appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli.2 e 3 del-
la presente legge e perseguono attivit� di formazione e aggiornamento degli
insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n.59 del
1997.
4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 ; sono realizzate dalle medesime istituzioni ;
scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria
attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n.59, nonch�
delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorit� stabilite
dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle
risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto,
delle priorit� aggiuntive di cui al presente comma.
5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.
Art. 5.
l. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali
per l' attuazione delle misure contenute nell' articolo 4 e pu� promuovere e
realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni
culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli
articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti � autorizzata la spesa
di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999. ..;,
2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono
esprimersi entro sessanta giorni.
Art. 6.
I. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge19 novembre 1990, n. 341, le universit�
delle regioni interessate, nell' ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti
di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e
cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica
e le attivit� culturali e formative a sostegno delle finalit� della presente legge.
Art. 7.
l. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli, altri
organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell' attivit� degli
organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altres� ai consiglieri delle
comunit� montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei
quali � riconosciuta la lingua ammessa a tutela:, che complessivamente costituiscano almeno
il 15 per cento della popolazione interessata.
3. Qualora uno o pi� componenti degli organi collegiali di cui ai commi le 2 dichiarino di non conoscere la lingua
ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.
4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue,
producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.
Art. 8.
l. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale pu� provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune
stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella
lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali
nonch� di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti
nel testo redatto in lingua italiana.
Art. 9.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui
all'articolo 3 �
consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, 1'uso orale e scritto della lingua
ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le Forze armate e le forze di polizia dello Stato.
2. Per rendere effettivo l' esercizio delle facolt� di cui al comma l, le pubbliche
amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la
presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando
la lingua ammessa a tutela. A tal fine � istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri -Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela de1le
minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire.. 9.800.000.000 a
decorrere dal 1999. Tali ris9rse, da considerare quale limite massimo di spesa. sono
ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le
amministrazioni interessate.
3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace � consentito l'uso de1la lingua
ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui a1l ' articolo 109 del codice di procedura
penale.
Art. 10.
l. Nei comuni di cui all 'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli
comunali possono deliberare l' adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi
locali.
Art. 11.
l. I cittadini che fanno parte di una
minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di
cui al medesimo articolo 3, i cognomi o nomi dei quali siano stati modificati
prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passa-
to di apporre il nome di battesimo nella .1ingua della minoranza, hanno diritto di
ottenere, sulla base. di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma
originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati
che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.
2. Nei casi di cui al comma I la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed � presentata al
sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a
trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1emana il decreto di ripristino del nome
e del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto pu� provvedere con
un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento pu� essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere de3. Gli uffici dello stato civile dei comuni
interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni
di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli
nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.
Art. 12.
l. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la societ� concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono
assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche. nelle zone di
appartenenza.
2. Le regioni interessate possono altres� stipulare apposite convenzioni con la
societ� concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni
giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni
radiofoniche e televisive regionali della medesima societ� concessionaria; per le stesse
finalit� le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.
3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni
di massa � di competenza dell' Autorit� per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla
legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
Art. 13.
l. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la
propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni
legislative regionali vigenti che prevedano condizioni pi� favorevoli per le minoranze
linguistiche.
Art. 14.
l. Nell'ambito delle proprie disponibilit� di bilancio le regioni e le province in cui
siano presenti i gruppi linguistici di cui all' articolo 2 nonch� i comuni ricompresi
nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze
per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere
privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonch� per le associazioni
riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalit� la salvaguardia delle
minoranze linguistiche.
Art. 15.
l. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma l e 9, comma 2, le spese sostenute
dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono
poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire
8.700.000.000 a decorrere dal 1999.
2. L 'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze
di cui al comma 1 � subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo
comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare .con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
3. L 'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di
un'appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con
indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la
congruit� della spesa.
Art. 16.
l. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilit�
di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e
culturali delle popolazioni considerate dalla presente .legge, ovvero favoriscono la
costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali gi�
esistenti.
Art. 17.
l. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei
mesi dalla data di entrata,1 in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.
Art. 18.
l. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni pi� favorevoli
previste dalla presente legge � disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi
statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale
e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma l, nelle
regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le
disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 19.
l. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e
perseguendo condizioni di reciprocit� con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle
culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative
comunit� abbiano mantenuto e sviluppato l'identit� socio-culturale e linguistica
d'origine. .
2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al
fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunit� di lingua italiana presenti sul loro
territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica
favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei
programmi dell'Unione europea.
3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo
stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.
Art. 20.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere da11999, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto,
ai fini .del bilancio trienna1e 1998-2000, nell'ambito dell'unit� previsionale di base
di parte corrente �Fondo speciale� dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l' accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.000.000.000,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica �
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.