Firmatario: M.A. GAGLIARDI 

 

 

ART. 1

 (Principi generali)

La Regione Calabria, riconoscendo la multietnicit� come un arricchimento culturale, sociale ed economico, tutela, quali minoranze etniche e linguistiche, le popolazioni albanesi, grecaniche e occitaniche che nei secoli si sono insediate e vivono nel territorio dei Comuni albonofoni, grecanici e occitanici delle province di Cosenza. Crotone, Catanzaro e Reggio Calabria. individuati ai sensi dell'articolo 3 della Legge 15 dicembre ) 999, n� 482.

La Regione Calabria tutela, altres�. come minoranze, i cittadini nati nei Comuni albonofoni, grecanici e occitanici che si sono trasferiti in altri Comuni della Regione e dell'Italia.

ART. 2

(Finalit�)

La finalit� della presente legge � la tutela, la rivitalizzazione, la valorizzazione e la divulgazione, perch� continuino ad essere patrimonio insostituibile della Regione e dei popoli, della letteratura e della lingua. "materna" e letteraria, della storia, dei riti religiosi, della musica, del canto, della danza, del teatro, dell' arte sacra, delle tradizioni, degli usi, dei costumi. del folklore, del patrimonio monunentale, architettori�co e ambientale, dei prodotti gastronomici tipici e dell'artigianato tipico delle minoranze etniche e linguistiche presenti nei Comuni della Regione Calabria e individuati ai sensi dell'articolo 3 della Legge 15 dicembre 1999. n� 482.

ART. 3

(Regolamento interno del Consiglio Regionale)

Ai sensi dell'articolo 7 della Legge 15 dicembre 1999, n� 482 e dell'articolo 4 del DPR 2 maggio 2001, n� 345, il Consiglio Regionale della Calabria integra il proprio Regolamento interno, prevedendo l'uso della lingua minoritaria da parte del membri albanofoni, grecanici e occitanici dell'Organo elettivo.

Al fine di garantire l'immediata traduzione in lingua italiana, la Regione Calabria assicura la presenza, durante lo svolgimento delle sedute del Consiglio Regionale, di personale interprete qualificato.

 

ART. 4

(Sostegno)

 La Regione Calabria promuove e sostiene, finanziandole in toto o in parte, azioni organiche e coordinate e progetti che hanno le finalit� di cui al precedente articolo 2, elaborati e presentati, preferibilmente in forma associata, dai Comuni albanofoni, grecanici e occitanici individuati ai sensi dell'articolo 3 della Legge 482/99, dalle Comunit� Montane i cui territori ricomprendano Comuni nei quali � riconosciuta la lingua ammessa a tutela e costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione, dagli Istituti scolastici della Scuola dell'obbligo, dalle Associazioni culturali, dalle Fondazioni e dalle Cooperative No Profit e Onlus, legalmente costituite e radicate nel territorio, che operano per la tutela, la rivitalizzazione, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio delle comunit� linguistiche.

La Regione Calabria favorisce progetti di scambio culturale e di gemellaggio dei Comuni alloglotti e delle Istituzioni pubbliche con i paesi di origine e specificatamente con l'Albania, il Kossovo, il Montenegro, la Grecia, la Macedonia e i Comuni occitani di Spagna, Francia e Piemonte.

La Regione Calabria si adopera, altres�, per l'attivazione di collegamenti aerei e marittimi, con scali commerciali e passeggeri, con i Paesi e le Regioni del precedente comma.

La Regione Calabria sostiene, finanziariamente, fermo restando i benefici previsti dalle leggi per l'editoria, gli organi di stampa in lingua e le emittenti radiotelevisive private che trasmettono programmi in lingua albanese, grecanica e occitanica per almeno 12 (dodici) ore al giorno.

La Regione Calabria stipula apposita Convenzione con la Rai regionale della Calabria per l'inserimento, nella produzione e nella trasmissione regionale Rai, di specifici programmi di informazione, di cultura, di educazione e di intrattenimento in lingua. Tali programmi dovranno essere condotti da giornalisti e speakers che abbiano padronanza della lingua, parlata e scritta, albanese, grecanica e occitanica. La Regione Calabria adotta i criteri generali stabiliti. con propri decreti, dal Ministero della Pubblica Istruzione in attuazione dell'articolo 4 della Legge 15 dicembre 1999 n� 482 e, al fine di equilibrare il bilinguismo, che oggi si presenta in forma "zoppa", si adopera, nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti in materia di Pubblica Istruzione, affinch� nelle Scuole dell'obbligo dei Comuni alloglotti venga istituito l'insegnamento, che si dovr� svolgere in lingua, della letteratura e della lingua, "materna" e letteraria, parlata in quel Comune, utilizzando docenti che siano in possesso del diploma di laurea dell'area umanistica - pedagocica e che abbiano frequentato e superato corsi universitari di formazione e/o masters in lingua e letteratura albanese, grecanica ed occitanica.

Per l'insegnamento della lingua albanese, grecanica e occitanica nelle Scuole materne, la Regione Calabria auspica l'utilizzazione di insegnanti, in possesso della maturit� Magistrale, nati nei Comuni calabresi ove � presente il fenomeno del bilinguismo.

La Regione Calabria sostiene, altres�, e cofinanzia corsi di studi, anche serali, per l'insegnamento della letteratura e della lingua albanese, grecanica e occitanica in quei Comuni della Regione Calabria ove vivono e operano consistenti gruppi di popolazione alloglotta. Cos� come sostiene e cofinanzia corsi di alfabetizzazione per tutti i cittadini, in special modo per i dipendenti degli Enti pubblici, dei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 3 della Legge 482/99.

La Regione Calabria, nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti in materia di Pubblica Istruzione, si adopera affinch� nel Consiglio scolastico regionale entrino a far parte rappresentanti, eletti nei rispettivi consigli scolastici locali, degli Istituti della Scuola dell'obbligo dei Comuni alloglotti.

ART. 5

(Finanziamento)

La Regione Calabria, per il raggiungimento degli obbiettivi di cui ai precedenti articolo 2, 3 e 4, finanzia azioni, organiche e coordinate, e progetti. A tal fine, istituisce, in fase di predisposizione del Bilancio annuale e pluriennale, un apposito capitolo di spesa denominato "Tutela, rivitalizzazione, valorizzazione e divulgazione del patrimonio delle minoranze albanesi, grecaniche ed occitaniche".

 

ART. 6

(Beneficiari)

La Regione Calabria individua quali beneficiari della presente Legge:

l. i Comuni calabresi albanofoni, grecanici ed occitanici individuati ai sensi dell' articolo 3 della Legge 15 dicembre 1999, n� 482;

2. le Comunit� Montane calabresi i cui territori ricomprendano Comuni nei quali � riconosciuta la lingua ammessa a tutela e costituiscano alme- no il 15% della popolazione;

3. gli Istituti scolastici della scuola dell'obbligo dei Comuni calabresi albanofoni, grecanici ed occitanici;

4. gli Istituti scolastici della scuola dell'obbligo dei Comuni calabresi ove vivono ed operano consistenti gruppi di popolazione alloglotta,;

5. le Associazioni culturali, le Fondazioni, le Associazioni e le Cooperative No Profit e Onlus, legalmente costituite e radicate nel territorio, che hanno sede legale, amministrativa ed operativa nei Comuni calabresi albanofoni, grecanici ed occitanici ed i cui Statuti privilegiano le finalit� di cui al precedente articolo 2;

6. gli editori, gli organi di stampa e le emittenti radiotelevisive private che hanno sede legale ed amministrativa nei Comuni calabresi albanofoni, grecanici e occitanici e le cui produzioni, cartacee, visive, sonore e virtuali, siano realizzate, esclusivamente, in lingua albanese, grecanica ed occitanica.

Per i benefici della presente Legge sono favorite forme di cooperazione e/o associazionismo tra i Comuni, tra le Associazioni, tra le Fondazioni e tra le Cooperative.

 

ART. 7

(Programmazione)

E' istituito un Comitato regionale che, sulla base di progetti elaborati direttamente dalla Regione Calabria e/o sulla base di progetti e/o di azioni organiche e coordinate pervenute da parte dei beneficiari di cui al precedente articolo 6, elabora, verificata la rispondenza con i principi e il dettato della Legge 15 dicembre 1999, n� 482, una proposta di programmazione annuale degli interventi.

La proposta di programmazione annuale degli interventi, elaborata dal Comitato regionale, � approvata dal Consiglio regionale.

Il Comitato Regionale � composta da:

-l'Assessore regionale alla Cultura o suo delegato;

-5 (cinque ) Consiglieri regionali, di cui 2 (due ) eletti dalla minoranza,

-i Presidenti delle Province, o loro delegati, nei cui territori ricadono Comuni di cui all'articolo 3 della Legge 15 dicembre 1999, n� 482;

-il Vescovo dell'Eparchia di Lungro, o suo delegato;

-5 (cinque) Sindaci dei Comuni albanesi, 2 (due) Sindaci dei Comuni grecanici e il Sindaco di Guardia Piemontese, o loro delegati, eletti nell'Assemblea regionale dei Comuni alloglotti di cui al successivo articolo 8;

-5 (cinque) esperti in discipline linguistiche, storiche e/o antropologiche nol1iinati, in numero di 3 (tre) dal Rettore dell'Unical e, in numero di 2 (due), dal Rettore dell'Universit� di Reggio Calabria;

-5 (cinque) personalit�, di cui 3 (tre) di lingua albanese, 2( due) di lingua grecanica e 1 (una) di lingua occitanica, eletti dalle Associazioni nell' Assemblea regionale dei Comuni alloglotti di cui al successivo articolo 8.

Il Comitato � nominato dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, e resta in carica per la durata della legislatura. I suoi poteri sono, comunque, prorogati fino all'insediamento del nuovo Comitato. La prima riunione, di insediamento del Comitato, � convocata e presieduta dall'Assessore regionale alla Cultura, o suo delegato, cos� come le successive riunioni che si svolgono presso la sede dell'assessorato alla Cultura.

La partecipazione alle sedute non d� diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso spese per gli aventi diritto che resta a carico del Bilancio regionale.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale alla Cultura appartenente alla fascia D. Ai lavori del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il dirigente del Servizio, nonch�, su richiesta del Comitato, i funzionari responsabili delle procedure istruttorie degli interventi sottoposte ad approvazione.

Il Comitato, entro sessanta giorni dal suo insediamento, si dota di un proprio Regolamento per stabilire:

-le modalit� e tempi di presentazione dei progetti o delle azioni organiche e coordinate;

-le modalit� e i tempi di finanziamento per i progetti e le azioni organiche e coordinate; ,

-gli obblighi dei beneficiari; -le modalit� di rendicontazione.

 

ART.8

(Assemblea regionale dei Comuni alloglotti)

E' istituita l' Assemblea regionale dei Comuni alloglotti individuati ai sensi dell'articolo 3 della Legge 15 dicembre 1999,482.

L' Assemblea � composta dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni di cui al precedente comma, dai Presidenti, o loro delegati, delle Province di Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Catanzaro e da 7 (sette) rappresentanti delle Associazioni, di cui 4 (quattro ) per la minoranza albanese, 2 (due) per la minoranza grecanica e 1 (uno) per la minoranza occitanica, scelti autonomamente dalle Associazioni iscritte all'Albo regionale, di cui al successivo articolo 9.

La prima riunione, di insediamento dell' Assemblea, � convocata e presieduta dal Presidente della Provincia di Cosenza, o suo delegato, e si svolge presso la sede dell'Assessorato regionale alla Cultura.

La partecipazione alle sedute non d� diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso spese ai 7 (sette) rappresentanti delle Associazioni che resta a carico del Bilancio regionale.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale alla Cultura appartenente alla fascia D.

L' assemblea regionale dei Comuni alloglotti si doter� di un proprio Statuto predisposto, entro 60 (sessanta) giorni dal suo insediamento, dal Comitato regionale, di cui al precedente articolo 6, che lo sottopone all'esame della Giunta regionale e da questa all'approvazione del Consiglio regionale. L 'approvazione da parte del Consiglio regionale avviene entro i 90 (novanta) giorni successivi alla presentazione. Trascorsi ulteriori 60 (sessanta) giorni dal termine indicato, lo Statuto si ritiene approvato.

ART.9

(Albo delle Associazioni)

E' istituito, presso l' Assessorato regionale alla Cultura, l' Albo regionale delle Associazioni culturali, delle Fondazioni e delle associazioni e Cooperative No Profit e Onlus, legalmente costituite e radicate sul territorio, che hanno sede legale, amministrativa ed operativa nei Comuni calabresi albanofoni, grecanici ed occitanici ed i cui Statuti privilegiano le finalit� di cui al precedente articolo 2.

 

ART. 10

(Istituti regionali per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali)

La Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 15 dicembre 1999, n� 482, istituisce, a carico del proprio Bilancio, 4 (quattro) Istituti regionali per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni albanesi, grecaniche e occitaniche.

l. E' istituito a San Demetrio Corone, presso il Collegio ltalo-albanese di Sant'Adriano, l'Istituto regionale per la comunit� arb�reshe di Calabria.

2. E' istituito a Lungro l'Istituto per lo studio, la conservazione e la divulgazione del patrimonio etnomusicologico albanese.

3. E' istituito a Bova Marina l'Istituto regionale per la comunit� greca di Calabria.

4. E' istituito a Guardia Piemontese l'Istituto regionale per la comunit� occitanica di Calabria.

Gli Istituti sono regolati da Statuti predisposti, entro 60 (sessanta) giorni dal suo insediamento, dal Comitato regionale, di cui al precedente articolo 7, che li sottopone all'esame della Giunta regionale e da questa all' approvazione del Consiglio regionale.

L 'approvazione da parte del Consiglio regionale avviene entro i 90 (novanta) giorni successivi alla presentazione. Trascorsi ulteriori 60 (sessanta) giorni dal termine indicato, gli Statuti si ritengono approvati.

 

ART. 11

(Norma finanziaria )

All'onere finanziario derivante dalla applicazione della presente Legge, previsto annualmente in Euro 1.500.000,00, si far� fronte con i fondi del Capitolo di Bilancio "Tutela, rivitalizzazione, valorizzazione e divulgazione del patrimonio delle minoranze albanesi, grecaniche ed occitaniche", appositamente costituito e sul quale possono confluire tutti gli stanziamenti di Bilancio che si rendono disponibili nei vari settori egli stanziamenti provenienti dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea.

 

ART. 12

(Norma finale)

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.