DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche
Art.1
Aspetti
generali
1.
Il presente regolamento � emanato ai sensi dell�art.17 della legge 15
dicembre 1999, n.482, in seguito denominata "legge".
2. Destinatari di detto regolamento sono i soggetti indicati dalla legge, fatto
salvo quanto previsto dall�art.18, comma 1, della legge medesima. Ai sensi del
secondo comma del medesimo articolo, fino all�entrata in vigore delle norme di
attuazione degli statuti, le disposizioni del presente regolamento si applicano
alle regioni a statuto speciale, se pi� favorevoli alla minoranza delle norme
previste dai rispettivi statuti e ordinamenti.
3. L�ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di
tutela di ciascuna minoranza linguistica storica previste dalla legge coincide
con il territorio in cui la minoranza stessa � storicamente radicata e comunque
in cui la lingua ammessa a tutela � la modalit� di espressione di un numero di
persone tale da giustificare l�adozione delle varie misure protettive e
promozionali previste dalla legge. Entro novanta giorni dal ricevimento delle
richieste avanzate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge, i
consigli provinciali, sentiti i comuni, sono tenuti a pronunciarsi sulla
delimitazione dell'ambito territoriale con atto motivato e nel rispetto dei
principi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali. Lo stesso
termine decorre dalla comunicazione della avvenuta consultazione di cui al comma
2 dell'articolo 3 con la quale la popolazione residente nel comune si �
pronunciata favorevolmente alla delimitazione territoriale in cui si applicano
le disposizioni di tutela. La presenza si presume quando il comune, o parte di
esso, sia incluso nella delimitazione territoriale operata da una legge statale
o regionale anteriore all'entrata in vigore della legge e che si riferisca
esclusivamente alle lingue ammesse a tutela dall�art. 2 della legge. Entro
quindici giorni dalla adozione dei provvedimenti di delimitazione territoriale o
di variazione di essa i presidenti dei consigli provinciali ne danno
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri � Dipartimento per
gli affari regionali � ed al Ministero dell�Interno � Ufficio Centrale per
i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche, nonch� alla Regione
interessata.
4. Le minoranze linguistiche di cui all�articolo 2 della legge, nei casi
previsti dall�articolo 3, comma 3, della legge medesima, entro quindici giorni
dalla costituzione degli organismi di coordinamento e di proposta, ne danno
comunicazione per il riconoscimento alle amministrazioni previste al comma 3 del
presente articolo. Per gli organismi di coordinamento e di proposta di minoranze
gi� istituiti, la comunicazione avviene entro il 31 dicembre 2000 [2001].
Art.
2
Uso della lingua delle minoranze
nelle scuole materne elementari e secondarie di primo grado
1. Al fine di assicurare l�apprendimento della lingua ammessa a tutela nelle
istituzioni scolastiche di cui all�articolo 4 della legge, il Ministero della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministero dell'Universit� e della
Ricerca Scientifica Tecnologica, entro un anno dall�entrata in vigore del
presente regolamento e nell�ambito della propria autonomia e competenza indica
i criteri generali per l�attuazione delle misure contenute nell�articolo 4
della legge.
2.
Le istituzioni scolastiche di cui all�articolo 4 della legge, nell�ambito
della propria autonomia, prevista dall�art. 21, commi 5,8,9,10 e 1 della legge
15 marzo 1997, n.59 e dei criteri di cui al comma 1, anche avvalendosi della
collaborazione delle Universit� delle regioni interessate, possono avviare una
fase di sperimentazione con l�attivazione di corsi di insegnamento di cui
all'articolo 4 della legge, per una durata massima di tre anni a partire
dall�avvenuta comunicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1.
3.
Dalla fase di sperimentazione di cui al precedente comma, possono essere escluse
le istituzioni scolastiche che usino la lingua slovena nelle province di Trieste
e Gorizia, ovvero quelle che gi� usino in via sperimentale una delle lingue
ammesse a tutela.
Art.
3
Iniziative in ambito universitario
a favore della lingua delle minoranze
1.
Il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero dell�Universit� e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica favoriranno le attivit� di ricerca,
formazione, aggiornamento professionale ed educazione permanente a sostegno
delle finalit� della legge prevedendo, nel rispetto dell�autonomia delle
istituzioni universitarie e scolastiche delle regioni interessate, percorsi
formativi specifici per insegnanti, interpreti e traduttori e l'attivazione di
corsi universitari sulla lingua e la cultura delle minoranze di cui all�art.2
della legge. A tal fine, nel pieno rispetto dell'autonomia didattica delle
istituzioni universitarie e delle istituzioni scolastiche delle regioni
interessate, i suddetti Ministeri concorrono in sede di coordinamento
interministeriale, entro un anno dall'adozione del presente Regolamento, a
definire un quadro formativo di riferimento.
2. Le Universit� delle regioni interessate potranno avviare una fase di
sperimentazione dei relativi corsi universitari per una durata massima di tre
anni, a decorrere dalla data dell�avvenuta adozione da parte dei consigli
provinciali delle delimitazioni territoriali di cui all�articolo 3, comma 1,
della legge. Le specifiche modalit� della sperimentazione, anche al fine di
definire il quadro formativo di riferimento, potranno essere previste in
appositi accordi di programma o in specifiche convenzioni con altre istituzioni.
3.. Dalla fase di sperimentazione di cui al precedente comma, possono essere
escluse le Universit� che abbiano gi� istituito in via sperimentale o
permanente corsi delle lingue ammesse a tutela.
Art.
4
Uso della lingua delle minoranze da
parte dei membri dei consigli comunali,
comunit� montane, province e regioni
1. Al fine di garantire l�immediata traduzione in lingua italiana, nei casi
previsti dall�articolo 7, comma 3, della legge, l�ente locale o la regione
debbono assicurare la presenza di personale interprete qualificato.
2. In materia di verbalizzazione si fa ricorso alle apposite disposizioni
contenute negli statuti degli enti locali e nei regolamenti interni dei consigli
regionali.
3. La presenza della condizione, di cui all�articolo 7, comma 2, della legge,
deve risultare da apposite deliberazioni emanate dagli organi deliberanti delle
comunit� montane, delle province, e delle regioni.
Art.
5
Pubblicazione degli atti ufficiali
dello Stato nella lingua ammessa a tutela
Le
giunte comunali, nell�ambito dei territori individuati ai sensi
dell�articolo 3 della legge, in seguito all�autorizzazione ricevuta, anche
in sede di approvazioone o di variazione del bilancio dai Consigli comunali per
la pubblicazione nella lingua ammessa a tutela degli atti ufficiali dello Stato,
delle regioni e degli enti locali nonch� degli enti pubblici non territoriali,
si avvarranno per la traduzione di tali atti di traduttori qualificati.
Art.
6
Uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle pubbliche
amministrazioni
1.
In attuazione dell�articolo 9 della legge, gli uffici delle pubbliche
amministrazioni, nei comuni di cui all�articolo 3 della legge medesima,
istituiscono almeno uno sportello tu per i cittadini che utilizzano la lingua
ammessa a tutela, e possono prevedere indicazioni scritte rivolte al pubblico,
redatte, oltre che in lingua italiana, anche nella lingua ammessa a tutela, con
pari dignit� grafica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate valutano, anche di concerto e nel
quadro di un programma di misure coordinate, sentite le istituzioni di cui
all'art. 16 della Legge e nell�ambito dei criteri definiti ai sensi del comma
1 dell�articolo 8, l�opportunit� di modulare gli interventi finanziari ed
organizzativi secondo esigenze omogenee connesse alla tutela della lingua.
3. Gli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, per le finalit�
di cui all�articolo 9, comma 2, della legge, possono anche stipulare
convenzioni con istituti pubblici di ricerca e professionali, istituzioni
scolastiche, universit�, ed altri soggetti istituzionali, al fine di reperire e
formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla legge,
ovvero consorziarsi tra loro per le medesime su indicate finalit�.
4. Per gli atti aventi effetti giuridici ha efficacia solo il testo in lingua
italiana. In attuazione dell'art. 9 della legge, gli enti locali possono, con
norma statutaria e/o regolamentare, disciplinare l'uso scritto ed orale della
lingua ammessa a tutela nelle rispettive amministrazioni/ Tutte le forme di
pubblicit� degli atti previsti da leggi sono effettuate in lingua italiana,
ferma la possibilit� di effettuarle anche nella lingua ammessa a tutela.
Art.
7
Riconoscimento del diritto al ripristino dei nomi originari
1.
La documentazione da allegare alla domanda per il riconoscimento del diritto di
cui all�articolo 11, comma 1, della legge, � quella prevista dalla normativa
vigente che disciplina detta materia.
2. Il periodo di novanta giorni entro cui si deve concludere il procedimento con
l�emanazione del provvedimento prefettizio di cui all�art.11, comma 2, della
legge, si intende non comprensivo di eventuali impugnative e ricorsi avversi
allo stesso.
Art.
8
Adempimenti
1.
Entro il 15 febbraio di ogni anno il Ministro per gli affari regionali, sentito
il Comitato consultivo istituito con proprio decreto il 17 marzo 2000, definisce
con decreto i criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e
15 della legge.
2. Le amministrazioni dello Stato debbono trasmettere, a pena di decadenza,
entro il 30 giugno di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri �
Dipartimento per gli affari regionali � un programma dettagliato degli
interventi relativi agli adempimenti previsti dall�articolo 9 della legge,
quantificando contestualmente il fabbisogno di personale interprete.
3. Gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, gli enti locali e le
aziende sanitarie locali trasmettono, a pena di decadenza, alle regioni
interessate per territorio e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri � Dipartimento per gli affari regionali � entro il 30 giugno di
ogni anno, un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti
previsti dalla legge, quantificando contestualmente il fabbisogno di personale
interprete.
4. Entro il 30 settembre le Regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri � Dipartimento per gli affari regionali � i programmi di cui al
comma 3.
5. Entro il 31 ottobre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentite le amministrazioni interessate, sono ripartite le somme previste dagli
articoli 9 e 15 alla amministrazioni statali e alle Regioni, sulla base dei
programmi presentati.
6. Entro la fine dell�anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede
alla liquidazione delle somme spettanti alle Regioni, nonch� al trasferimento
alle stesse delle somme spettanti agli altri soggetti di cui al comma 3
prelevate dai fondi di cui agli articoli 9 e 15.
7. Entro la fine dell�anno le Regioni provvedono a liquidare agli altri
soggetti di cui al comma 3 le somme ad essi spettanti.
8. Il Ministro del Tesoro, con apposito decreto di variazione, provvede ad
assegnare alle amministrazioni statali le somme alle stesse destinate riducendo
in proporzione lo stanziamento dei capitoli iscritti sullo stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri � Dipartimento affari regionali.
9. La rendicondazione prevista dall�articolo 15, comma 3, della legge deve
essere accompagnata da una relazione esplicativa dei motivi degli interventi che
si intendono realizzare e di quelli attuati nell�anno precedente, ivi inclusi
i risultati conseguiti.
10. L�applicazione dell�articolo 10 della legge � disciplinata da apposite
disposizioni contenute negli statuti degli enti locali interessati.
Art.
9
Interpreti e traduttori
1.
In materia di incarichi agli interpreti e traduttori, si applicano le vigenti
disposizioni legislative e contrattuali, anche sotto il profilo del trattamento
economico, che disciplinano il loro rapporto di lavoro.
Art.
10
Contratto di servizio con la societ�
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
1.
Nell'ambito delle finalit� di cui all'art. 12 della legge la convenzione tra il
Ministero delle comunicazioni e la societ� concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo, nonch� il conseguente contratto di servizio individuano, di
preferenza nel territorio di appartenenza di ciascuna minoranza, la sede della
societ� stessa cui sono attribuite le attivit� di tutela della minoranza.
2. La convenzione ed il contratto di servizio in corso vengono adeguati, in
sede di prima attuazione a quanto previsto dal comma 1.
Art.
11
Comitato Tecnico Consultivo
1. Il Ministro per gli affari regionali ogni qual volta lo ritenga opportuno e,
comunque almeno due volte l'anno, consulta, ai fini della applicazione della
legge l'apposito Comitato Tecnico consultivo istituito con proprio decerto il 17
marzo 2000
Art.
12
Disposizione transitoria
1.
Nella prima fase di applicazione del presente regolamento, la ripartizione dei
fondi, di cui all�articolo 8, i termini di cui ai commi 2, 3 dell�articolo
8, sono rispettivamente fissati in tre mesi dalla data in entrata in vigore del
presente regolamento; i termini di cui ai commi 4, 4, 6 dell�articolo 8 sono
fissati rispettivamente in quattro, cinque e sei mesi dall�entrata in vigore
del presente regolamento.