Firmatari: D. GUAGLIARDI - P.TRIPODI
Titolo 1
RICONOSCIMENTO DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
STORICHE DELLA CALABRIA
Art. 1
(Finalità della legge)
1. La Regione Calabria riconosce che la protezione e la valorizzazione delle lingue minoritarie contribuiscono alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto delle diversità culturali e, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e dell'art. 56 dello Statuto regionale lettera r, con propria Legge Regionale, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge 15 dicembre 1999, nr. 482, tutela le parlate della popolazione albanese, grecanica e occitanica di Calabria e promuove la valorizzazione del loro patrimonio linguistico, culturale e materiale.
Art. 2
(Le minoranze linguistiche di Calabria)
1. Nelle province di Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Catanzaro esistono comuni e frazioni fondati e abitati da popolazione di lingua albanese, greca e occitanica che nel corso dei secoli hanno mantenuto e salvaguardato la lingua, le tradizioni popolari, la cultura materiale. Da queste comunità sono numerosi i cittadini che negli ultimi cinquant'anni si sono trasferiti in altri comuni della regione pur mantenendo la lingua e cultura originaria.
Art. 3
(Definizione di bene culturale)
1. in attuazione della legge 15.12.1999, nr 482, dell'art 56, lettera r dello Statuto regionale e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali costituiscono bene culturale dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, la lingua, il patrimonio letterario e storico, il rito religioso, il canto, la musica e la danza popolare, il teatro, le arti figurative e l'arte sacra, le peculiarità urbanistiche, architettoniche e monumentali, gli insediamenti abitativi antichi le istituzioni educative, formative e religiose storiche, le tradizioni popolari, la cultura materiale, il costume popolare, l'artigianato tipico e artistico, la tipicizzazione dei prodotti agro-alimentari, la gastronomia tipica, e qualsiasi altro aspetto della cultura materiale e sociale.
Art. 4
(Diritto di rappresentanza)
1. Le comunità linguistiche e culturali oggetto della presente legge sono rappresentate in tutte le istituzioni pubbliche, comitati, commissioni ed enti la cui attività può interferire con gli interessi culturali, sociali ed economici delle popolazioni interessate.
2. Parimenti esse dovranno avere propri rappresentanti nelle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le relative sezioni, nonché negli organi regionali dell'amministrazione dei fondi Comunitari statali e regionali al fine di promuovere le iniziative per lo sviluppo della Regione.
Titolo Il
ALFABETIZZAZIONE, INSEGNAMENTO E ORDINAMENTO
SCOLASTICO, FORMAZIONE
Art. 5
(Insegnamento bilingue)
1. 1 criteri generali per l'attuazione dell'articolo 4 della legge 482 sono indicati dal Ministero della pubblica istruzione con propri decreti.
2. La Regione Calabria li adotta e si adopera affinché nelle scuole di ogni ordine e grado di insegnamento primario e secondario, nei comuni di cui all'art.1 della presente Legge, venga istituito l'insegnamento bilingue nell'ambito delle attività didattiche e formative e in ossequio alle leggi nazionali sull'istruzione con le medesime modalità e organizzazione già operanti in alcune regioni a statuto speciale.
Art. 6
(Interventi a favore di attività didattiche complementari)
1.La Regione sostiene e finanzia i programmi di studio delle lingue albanese, greca e occitanica nelle scuole materne elementari e medie anche in quei Comuni ove siano presenti consistenti gruppi di popolazioni alloglotte. Ove non fosse possibile inserire lo studio delle lingue albanese, greca e occitanica nel normale orario scolastico, sarà cura della Regione Calabria collaborare con i Comuni con loro Consorzi, le Province e le istituzioni scolastiche a che vengano organizzati dei corsi pomeridiani. Tali corsi si terranno nei locali delle scuole, previo assenso dell'autorità scolastica, o in altra sede idonea.
Art. 7
(Contenuti ed organizzazione delle attività didattiche)
1. Argomento dei corsi di cui al precedente articolo 6 sarà l'insegnamento della lingua albanese, greca e occitanica inteso come approfondimento della conoscenza dell'idioma parlato nei Comuni della regione interessati dal fenomeno del bilinguismo.
2. Sara altresì finalità dei corsi il recupero delle tradizioni di queste comunità, nell'ambito di uno studio multidisciplinare di carattere letterario, storico, geografico, musicale ed artistico.
3. La programmazione degli insegnamenti dovrà tenere conto del diverso grado di scolarizzazione e di conoscenza della lingua albanese, greca e occitanica.
4. I corsi dovranno essere svolti, preferibilmente, mediante 1'utilizzo delle lingue minoritarie.
5. L'insegnamento della lingua dovrà essere tenuto da docenti in possesso di diploma di laurea, dell'area umanistico-pedagogica, muniti di titoli comprovanti la conoscenza effettiva de11e lingue albanese, greca, occitanica.
6. Per lo studio interdisciplinare della letteratura, della storia, della geografia sarà possibile utilizzare insegnanti laureati in materie storico-letterarie nati nei comuni calabresi nei quali e presente il fenomeno del bilinguismo, oppure insegnanti in possesso del diploma magistrale, da impiegarsi nei corsi della scuola materna ed elementare.
Art. 8
(Dimensionamento scolastico)
1. Per i1 dimensionamento delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, visto il comma 3 de1 DPR del 18 giugno 1998, nr. 233, e consentita la verticalizzazione aggregata per aree contigue e omogenee.
Art. 9
(Consiglio scolastico regionale per le scuole bilingui)
1.Presso 1'ufficio periferico regionale avente sede nella Regione Calabria è istituito un consig1io sco1astico regionale per le scuole con lingua di insegnamento albanese, greco e occitanico, composto dai rappresentanti del personale delle predette scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti nei consigli scolastici locali, nonché da tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
2. Al predetto consiglio scolastico si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del Decreto legge 30 giugno 1999, nr. 233.
Art. 10
(Corsi di alfabetizzazione)
1. La Regione Calabria a1 fine di agevolare gli obiettivi della presente legge organizza in tutto il territorio regionale corsi di aggiornamento linguistico per i dipendenti degli enti pubblici di cui gli articoli 7,8,9 della legge 15 dicembre 1999, nr 482.
2. Istituisce corsi gratuiti di alfabetizzazione linguistica per tutti i cittadini dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge.
3. Istituisce scuole speciali per la formazione di operatori linguistici e turistici, per la formazione artistica e musicale, l'artigianato tipico e ogni altra attività di formazione scolastica pubblica tesa alla promozione e alla valorizzazione della comunità linguistica e culturale.
Titolo III
ISTITUZIONI E ATTIVITA' CULTURALI
Art. 11
(Comitato regionale per le minoranze linguistiche)
1. Per la programmazione delle attività previste dalla presente legge, per la distribuzione delle risorse finalizzate alla tutela e alla valorizzazione delle comunità linguistiche è istituito un Comitato Regionale per le minoranze linguistiche (CORE.-MI.LI. Calabria) composto da:
a) l'Assessore regionale alla Cultura o suo delegato;
b) 5 componenti il Consiglio regionale, di cui 2 eletti dalla minoranza;
c) I Presidenti delle Provincie nei cui territori ricadono comuni di cui all'articolo 1 della presente legge:
d) 4 Sindaci dei comuni albanesi, 1 Sindaco dei Comuni grecanici, il Sindaco di Guardia Piemontese proposti dal- la Conferenza dei Sindaci;
e) 5 personalità parlanti le lingue oggetto di tutela e indicati dall'Albo delle Associazioni, di cui 3 di lingua albanese, 1 di lingua greca e 1 di lingua occitanica;
f) 5 esperti scelti tra le discipline linguistiche storiche e/o antropologiche delle università di Cosenza e Reggio Calabria.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e resta in carica per la durata della legislatura. I suoi poteri sono comunque prorogati fino all'insediamento del nuovo Comitato.
3. Le riunioni sono presiedute dall'Assessore Regionale o da un suo delegato.
4. La partecipazione alle sedute non dà diritto ad alcun compenso. il rimborso delle spese per gli aventi diritto è a carico del bilancio regionale.
5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Assessorato alla Cultura di livello non inferiore alla VII qualifica funzionale.
6. Ai lavori del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il dirigente del servizio, nonché, su richiesta del Comitato, i funzionari responsabili delle procedure istruttorie delle iniziative sottoposte ad approvazione.
7. Il Comitato elabora la proposta di programma annuale
delle attività educative e culturali per la valorizzazione delle comunità alloglotte sulla base di progetti elaborati direttamente dalla Regione Calabria o promossi in collaborazione con Istituti scolastici, Università, Enti pubblici, Istituzioni, Fondazioni Associazioni e Cooperative culturali.
8. Il Comitato valuta le proposte ed i progetti pervenuti alla Regione tenendo conto delle disponibilità finanziarie, della produttività degli interventi distribuendo equamente le risorse tra le due comunità linguistiche.
Art. 12
(Programmazione degli interventi)
I. Il Consiglio Regionale, sulla base di una proposta predisposta dal CO.RE.MI.LI. Calabria, approva la programmazione annuale degli interventi
2. Il CO.RE.MI.LI. Calabria entro novanta GIORNI dal suo insediamento si doterà di proprio regolamento per le modalità, presentazione e di finanziamento dei progetti incluso nel programma annuale, definizione degli obblighi dei beneficiari la regolarità contabile e la vigilanza.
Art. 13
(Istituti regionali di cultura)
I. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge 15 dicembre 1999, nr 482 sono istituiti tre Istituti regionali.
a) E' istituito a San Demetrio Corone presso il Collegio italo-albanese di Sant'Adriano l'Istituto regionale per la comunità arbëresh di Calabria;
b) E' istituito a Bova marina l'Istituto regionale per la comunità greca di Calabria;
c) E' istituito a Guardia Piemontese l'Istituto regionale per la comunità occitanica di Calabria.
Art. 14
(Conferenza regionale dei Comuni alloglotti)
I. Nelle Province di Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Catanzaro è costituita la Conferenza Regionale dei Comuni alloglotti di cui all'articolo 1 della presente Legge I. Essa è composta dai Sindaci dei Comuni o un loro delegato, dai Presidenti della Province o da un loro delegato, da 5 rappresentanti delle Associazioni di cui 3 per la minoranza albanese, 1 per la minoranza greca, 1 per la minoranza occitanica.
Art. 15
(Funzionamento e gestione degli Istituti regionali e della Conferenza regionale dei Comuni Alloglotti)
I. La Conferenza regionale dei Comuni alloglotti di cui al precedente articolo 14, e gli Istituti regionali di cultura, di cui al precedente articolo 13, saranno regolati da appositi statuti che dovranno indicare i compiti gli organi e l'eventuale articolazione di tali organismi.
2. Sentiti gli enti interessati, gli statuti saranno predisposti dal CO.RE.MI.LI. Calabria entro sei mesi dalla sua costituzione e sottoposti all'esame della Giunta Regionale e, da questa, all'approvazione del Consiglio Regionale entro novanta giorni dalla presentazione. Trascorsi sessanta giorni dal termine indicato, gli statuti si intendono approvati.
Art. 16
(Associazioni e volontariato)
l. La Regione Calabria riconosce l'associazionismo culturale e la stampa locale di lingua albanese, grecanica e occitanica e li considera un insostituibile strumento di tutela, valorizzazione e promozione della lingua e del patrimonio storico-culturale.
2. Istituisce un fondo speciale di carattere culturale, artistico, scientifico, economico, educativo, turistico, ricreativo, sociale, assistenziale, solidaristico, a favore di manifestazioni celebrative, mostre, sagre, convegni di studio e altre iniziative volte a conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio linguistico, etnico, artistico, storico, culturale delle minoranze di cui all'art. 1 della presente legge su tutto il territorio regionale e nazionale, nei consigli scolastici locali, nonché a favore delle iniziative delle comunità di emigrazione e le relazioni con i paesi di origine
3. Ai sensi dell'articolo 4 della L. R. 19 aprile 1985 nr. 16 riconosce l'attività delle associazioni culturali operanti per la tutela e la valorizzazione delle comunità linguistiche, istituisce un apposito Albo regionale ed estende loro i benefici della L.R. 7 marzo 1985 sulle Associazioni turistiche Pro-loco.
Art. 17
(Promozione dell'associazionismo)
1. Per i benefici delle presente legge sono favorite forme di cooperazione o di associazionismo tra i Comuni.
2. In armonia con le leggi dello Stato e della Regione Calabria sarà promossa e incrementata con mezzi idonei la costituzione di consorzi, cooperative, onlus, associazioni o ogni altra forma di volontariato per la tutela degli interessi delle predette popolazioni.
3. Sono ancora favorite e incentivate le iniziative dei privati, singoli o associati, per lo sviluppo di infrastrutture museali alberghiere e di ristorazione.
Art. 18
(Interventi di promozione culturale)
l. La Regione promuove e sostiene, sulla base di precisi indirizzi programmatici, iniziative culturali nelle seguenti aree disciplinari ed artistiche:
a) studi, ricerche ed indagini sulla condizione linguistica delle comunità di cui all'articolo l; creazione di una banca dati di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folclorici; raccolta e compilazione di repertori linguistici albanesi, greci e occitanici; redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari, convegni, concorsi di poesia, premi letterari; attività di ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico;
b) stampa e produzione di audiovisivi ed altri mezzi di comunicazione; edizioni di giornali e periodici in lingua albanese, greca e occitanica per sviluppare e diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni dei gruppi linguistici minoritari; pubblicazione di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua albanese, greca e occitanica; attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale.
c) corsi di informazione ed aggiornamento degli insegnanti, concorsi tra gli alunni ed altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni dei Comuni oggetto della presente legge;
d) allestimento ed organizzazione di spettacoli di teatro, musica e danza per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale albanese, greco e occitanico;
e) raccolta e studio dei toponimi nelle parlate locali albanese, greco e occitanico e delle relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposita segnaletica, la toponomastica originaria;
f) scambi culturali, soprattutto in ambito scolastico con altre comunità di lingua albanese, greca e occitanica in Italia ed all'estero.
g) relazioni tra i Comuni di lingua albanese, greca e occitanica e le comunità di emigrati calabresi all'estero che hanno conservato e tramandato la lingua e le tradizioni dei luoghi originari.
Art. 19
(Festival arbëresh e centro musicale)
1. La Regione Calabria riconosce la particolare funzione creativa, promozionale ed internazionale dei Festival della canzone arbëreshe e quindi la necessità di particolari finanziamenti annuali per la prosecuzione e il potenziamento della manifestazione.
2.Istituisce il Centro della musica e del canto popolare arbëresh quale strumento di documentazione storica, di ricerca musicale di catalogazione e conservazione dei brani canori.
3. Promuove analoga iniziativa al precedente comma 1 per le altre due comunità linguistiche.
Art. 20
(Stampa, editoria, radio, televisioni)
1.La Regione Calabria concede particolare sostegno finanziario agli organi di stampa, alle iniziative editoriali relative alle comunità linguistiche e culturali fermo restando i contributi previsti dalle leggi per l'editoria.
2. Altresì sostiene finanziariamente le emittenti radiotelevisive che trasmettono programmi nelle lingue albanese, greca e occitanica per almeno 12 ore giornaliere suddivise tra orario diurno e notturno.
Art. 21
(Programmazione televisiva)
I. In base a convenzioni da stipularsi tra la Regione e la sede regionale RAI per la Calabria, sentito il CORE. COM. Calabria, nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI sono inseriti programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza albanese, greca, occitanica.
Art. 22
(Intervento speciale)
I. Per il triennio 2001-2003 la Regione Calabria destina la somma di Lire 4.000.000.000 quale fondo economico speciale per un piano di intervento finalizzato alle seguenti attività:
a) recupero delle forme originali dei nomi e dei cognomi delle lingue di interesse della presente legge. Ogni cittadino residente nel territorio regionale può ottenere dai propri comuni il rimborso delle spese per il cambio anagrafico del nome e cognome, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 15 dicembre 1999, nr 482, purché comprovabile della autenticità della richiesta;
b) indagine nell'intero territorio regionale, con modalità di censimento, della popolazione alloglotta;
c) catalogazione e archiviazione delle parlate locali dei Comuni di cui all'art.1 della presente Legge. L'intervento, da ritenersi urgente per la conservazione di forme espressive a rischio di estinzione, verrà realizzato dagli Istituti culturali e dalle associazioni riconosciute. Lo stesso intervento va successivamente esteso alle presenze linguistiche nei luoghi dell'emigrazione estere;
d) finanziamento a Provincie e Comuni per studio, progettazione e installazione di segnaletica stradale verticale bilingue, di toponomastica viaria e stradale bilingue, di recupero dei toponimi antichi in uso nel linguaggio popolare.
e) agevolazioni speciali, mediante contributi a fondo perduto per 1'installazione di insegne pubblicitarie bilingui.
2. Le somme destinate all'attività del precedente comma sono individuate nell'Asse 2 del POR Calabria.
Art. 23
(Scambi culturali con le nazioni d'origine)
1. La Regione Calabria, le Province e gli enti locali agevolano e favoriscono i rap- porti tra le comunità linguistiche e le nazioni di origine.
2.Sulla base de11'articolo 18 della legge 15 dicembre 1999, nr. 482, la Regione Calabria favorisce la cooperazione con l'Albania. la Grecia, la Macedonia, il Kossovo e il Montenegro e rende possibili lo scambio di relazioni culturali, scientifiche, formative, artistiche, economiche, commerciali, produttive; favorisce la temporanea importazione ed esportazione di requisiti teatrali, beni storici ed artistici per agevolare conferenze, seminari, corsi di aggiornamento, gite e visite scolastiche e, in genere, ogni forma di scambio culturale.
3. Favorisce il gemellaggio di enti locali e istituzioni pubbliche con la Grecia, l'Albania, la Macedonia, il Kossovo e il Montenegro.
4. Si adopera di attivare, attraverso scali commerciali e passeggeri diretti, collegamenti aerei e marittimi con i Paesi di cui al precedente comma.
5. Gli scali portuali dello Jonio possono essere collegati ai progetti di valorizzazione della Magna Grecia.
Titolo IV
TUTELA DEGLI INTERESSI SOCIO ECONOMICI E AMBIENTALI
Art .24
(Tutela socio-economica)
1. La tutela delle comunità linguistiche e culturali regionali riguarda anche gli interessi socioeconomici e ambientali che formano il presupposto della loro esistenza e conservazione. Di tale interesse la Regione Calabria tiene conto nella preparazione e approvazione dei piani regionali di sviluppo, dei piani regolatori, dei piani dell'edilizia residenziale e dell'edilizia economica e popolare, nella elaborazione di piani di salvaguardia ambientale e forestale, nel consolidamento e ampliamento del sistema stradale e viario.
2. I piani di programmazione economica, sociale e urbanistica e la loro esecuzione nei territori abitati dalle popolazioni di cui alla presente legge devono attenersi al principio di non alterare il carattere etnico e culturale dei territori.
3. Ai Comuni di cui all'art. 1 della presente Legge e attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali, statali e comunitari richiesti per la realizzazione di interventi:
a) restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;
b) recupero dei nuclei abitati e rurali;
c) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio agricolo e forestale, agriturismo;
4. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 4 e attribuito ai privati, singoli o associati, che intentano realizzare iniziative produttive o di servizio con le finalità della presente legge.
Art. 25
(Politiche turistiche)
l. Ai territori delle comunità linguistiche e culturali della Calabria sono estesi i benefici della L. R. 28 marzo 1985, nr 13, della L.R. 8 aprile 1988, nr 11, della L.R. 7 settembre 1988, della L. R. 5 maggio 1990, nr 39 sulle politiche turistiche de11a regione.
Art 26
(Patrimonio artistico religioso)
1. Sono considerati beni di particolare interesse monumentale del patrimonio artistico calabrese le chiese dei Comuni di cui all'art. 2 della presente Legge.
2. Per gli edifici sacri e i 1uoghi di culto della chiesa di liturgia greca, nell'ambito della presente Legge, sarà istituito un apposito fondo speciale per completare, compatibilmente con le Leggi vigenti in materia di vincoli e tutela, 1'opera di orientalizzazione dell'architettura e della iconografia sacra orientale.
Art. 27
(Patrimonio architettonico)
1 La Regione Calabria, attraverso fondi propri, europei e statali provvede direttamente o contribuisce finanziariamente per gli enti locali all'acquisto, ristrutturazione, restauro e manutenzione delle case natali di personalità della storia, della lingua e letteratura, delle scienze, delle arti, della politica.
2. Destina tali beni immobili alle attività museografiche, scientifiche, culturali, musicali, teatrali, ricreative, altra attività di carattere sociale.
Art. 28
(Insediamenti abitativi antichi)
1. Sono oggetto di tutela e salvaguardia i centri antichi degli insediamenti abitativi delle comunità linguistiche e culturali. Una particolare attenzione e riservata alla tutela della gjitonia, organismo antropologico, sociale e urbanistico del villaggio italo-albanese, scientificamente riconosciuto come unico intreccio di urbanistica e vita sociale di tipo orientale.
Art. 29
(Servizi fondamentali)
1. Le sedi scolastiche, di qualsiasi ordine e grado, le strutture sanitarie, gli uffici postali e amministrativi, sono ritenuti servizi fondamentali per la difesa della cultura e del territorio dei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30
(Norma finanziaria e finale)
1. Per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente Legge la Regione Calabria utilizzerà tutti gli attuali stanziamenti di Bilancio che si rendano disponibili nei vari settori di attività, stanziamenti nazionali e dell'UE di volta in volta emanate. La presente Legge e dichiarata vigente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel BUR. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, osservarla e farla osservare come Legge della Regione Calabria.