Domenico De Marchis
BREVE CENNO MONOGRAFICO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAFORMOSA
(1857)
Parte 3^
III
Dopo la morte di Giorgio Castriota Scanderbek, tutte le contrade dell'Albania caddero in potere dei Turchi e la ferocia dei conquistatori spargeva la strage e la desolazione da per tutto. Non più la Croce di riscatto posava trionfante sul culmine delle torri e sulle acuminate cime dei campanili; in sua vece scintillava la mezza luna impressa nello stendardo di Maometto. Aveva quel regno compiuto il ciclo della propria nazionalità, e doveva far ritorno alla quasi nomadia, per riprendere il corso a novello stato di futuro incivilimento. È questo il destino, che il dito di Chi regge il creato impose ai popoli della terra, e tali avvicendamenti giustificano la distruzione degl'Imperi, e la rinascita di altri nello scorrimento dei secoli.
Gli Albanesi frementi di ira e di dispetto, perché la spada del forte, che solo poteva redimerli dall'on ta, era riposta nel fodero; incapaci a vilmente comportare il giogo musulmano; colpiti da sì grave sciagura, profughi dal suolo natio, cercavano asilo in remote contrade, ed il regno di Napoli accoglieva di buon grado quelle genti fuggitive, ed un ricovero le accordava nei vari punti del reame. Era il 1501 e una colonia di questi generosi figli della sventura, avendo a guida Pellegrino Capo, Giorgio Cortese e Martino Capparelli, si presentano all'Abate di S.a Maria di Acquaformosa impetrando permesso situare le loro tende nel territorio Badiale, e sotto gli auspici di quel sacro Cenobio poter erigere un casale. lo trascrivo qui per intero l' atto che si formolò in questo rincontro, e ciò sempre allo scopo d' imprimere autenticità al mio racconto.
"Sub anno domini 1501 regnante in Nobis in hoc Regno Siciliane Citra farum rege, et Regina Ispaniae etcetera.
"Innanzi al reverendo abate Carlo De Cioffis perpetuo commendatore dillo Venerabile monastero di Santa Maria di Acquaformosa, sonno comparsi certi albanesi, li quali si chiamano Pilìgrino Caparello, Giorgi Curtise, Martino Caparello a più altri albanesi, quali donano supplicazione a detto M(esser) Abbate li voglia lassare edificare uno casale dentro lo territorio de detto Monasterio, et intendendo questo lo predetto M(esser) Abbate, have chiamato tutti li monaci sonno in ditto Monastero, et fatto capitolo, et havuto fra loro maturo a sano consiglio, have parso a detto M(esser) Abbate, et Capitulo volerce lassare habbitare, et far detto Casale, attendo ché ne risulta più presto grande utilità al detto Monastero, che dannu nesciunu per li quali Albanisi havendo tal risposta dallu predetto M(esser) Abbate et Capitulo, che possono edificare detto Casale haveno promesso per ciascheduno annu al detto M(esser) Abbate, et suo Monasterio, le sottoscritte cu promessione, et ditto M(esser) Abbate, et Capitulo, li haveno concessi li subscritti Capituli, et Gratiae alli detti Albanisi, li quali promissioni di detti Albanisi sono 1'infrascritti. Videlicet:
1° In primis detti Albanesi promettino edificare et construire detto Casali, et abitare dintro to territorio di detto Monasterio in loco dovi si chiama Arioso.
2° Item detti Albanesi promettino al detto M. Abate, et suo Monasterio pagare di casalinaggio per ciascheduno pagliaro per ciascheduno anno tarì uno, e grana cinque in dinare.
3° Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate ed suo Monasterio di pagare la decima di tutti animali minuti per ciascuno anno nel mese di agusto delli allevi si faranno come son pecore, capri, porci, et non ascendendo alla somma di dieci debano pagare un grano per testa.
4° Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate ed suo Monasterio di pagare per ciaschedun anno una gallina per pagliaro che habiterà in detto Casale.
5° Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate ed suo Monasterio pagare per ciaschedun vitello, o vitella nascirà quello anno nel mese di agusto grana dieci.
6° Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate ed suo Monasterio quando è la festa de S. Maria Benedetta de la mità de agusto siano tenuti de venire ad aiutare in detto Monasterio, et in ogni altra cosa avesse bisogno detto Monasterio.
7° Item detti Albanesi promettino alto predetto M. Abbate ed suo Monasterio di pagare ciascheduno anno nel mese di agusto docati dui per le cerze di S. Maria di Lanzo, et che nulla persona, né Albanesi, né altri di ditto Casali né possa tagliare né parramare quanto fossi una rame, et facendo il contrario incorre alla pena di carlini quindici, et cossì chi tagliasse e peramasse nella difesa di detto M. Abbate.
8° Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate ed suo Monasterio di donare per ciaschedun anno una giornata per paricchio di bovi ad ogni requesta delli ministri di esso M. Abbate et quando fosse alcuno di detti Albanesi requesto per tal giornata, et non possendo venire quello giorno habbia tempo venire otto giorni, a se intende che se uno albanese haverrà più paricchi, una giornata, et non più, et chi haverrà uno bove se potrà acochyare cò un altro. Male bacche nò siano tenute.
9° Item detti Albanesi promettino alto predetto M. Abbate ed suo Monasterio di pagare nel mese di agusto per ciascheduna tumulata di terra per fare vigne grana sette e mezzo, et che lo detto M. Abbate non possa accrescere detto censo per qualsivoglia cagione per lo avvenire.
10° Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate fra termino di doi anni fabbricare case, et far pagliare per loro abitazione, et bestiame, per le quali non le sia dato fastidio né domandato pagamento alcuno, eccetto che il pagamento, et la decima del casalinaggio sopradetto, et la decima per lo bestiame.
11 ° Item che detti Albanesi possano scommettere le castagne giusta la via che va all'Ungro, et viene all'Abbatia, il dì di tutti i Santi, e li cerasi della via che va allo Palcone de retro lo Spitali, et esci alto limiti grande, dond'é la pera moscarella, et corrisponde alto ormo russo sopra parte il dì de Natale, et volendo detti Albanisi per servitia del casali delli castagni, et cerase pascolarvi a loro modo dal dì della strigula, quando si sema la difesa, siano tenuti pagare docati dieci at esso M. Abbate non possa alterare detto prezzo delli docati dieci.
12° Item lo predetto Messer Abbate et suo Capitulo concede per demanio alli predetti Albanisi dalla strada che veni dallo molino et viene all'acqua della castagna, et intorno la chiusura dello piano et per lo molinello, sipala sipala, et esci allo vallone di retro lo Spitali valloni, valloni, et corrisponde alla strada che anda all'Ungro, e che li procuratori non posson fidare a detto demanio di nisciuno tempo.
13° Item lo predetto M. Abbate et suo Monasterio promettino alli detti Albanisi di detto Casale tutte terre che sonno al distretto di detta Abbatia, et dentro al distretto di Altomonte, che si possono far massarie et de tutti grani, orgi, favi, lino, cannavo, et ogni altro vittovaglio se faranno, in detta terra dello Monastero, non possono andare detti Albanesi ad altre terre obbligandosi ad pagare la decima d'onni cosa.
14° Item supplicano detti Albanesi allo predetto M. Abbate che di grazia li voglia concedere che quando li bovi, bacche, giumente, sommare fossero accusate per lo danno avessero fatto non habbiano a pagare per ciascheduna bestia grossa di pena se non gr.3 et de bestie minute come sono crapi, pecore, e porci non habbiano a pagare se non grano uno per bestie minute.
15° Item petino detti Albanesi dal predetto M. Abbate che de già li voglia concedere che tutti accuse li fussero fatte che quello che accusa volendole pentire tre dì dopo fatto detta accusa, detta penitenza le sia ammessa, e che non possa più procedere sopra tale accusa, ma non di danno data, et che non si possa componere in cosa alcuna senza intervento del Sindaco et delli eletti di detto Casale, et che lo Capitano non possa esercitare l'offizio se prima non dona plegiaria di star a sindacato, e che lo
Capitano di quell'anno non possa far l'Ufficio per l'annata venire.
16° Item petino detti Albanesi dal predetto M. Abbate che di gratia li voglia concedere che de tutti accusi li fossero fatti non abbiano da pagare, eccetto grano uno per ciascuna cassatura, et che possano andare in comune alle cerze di sotto lo mulinello della vigna sotto la fontana.
17° Item petino detti Albanesi dal predetto M. Abbate che di gratia li voglia concedere che quando detti albanesi sono comandati tanto personali, come co' loro bestie per andar per servizio di detto M. Abbate, et soi ministri pernottando li voglia far pagare cossì come si paga per lo contorno, seu convicino.
18° Item petino detti Albanesi dal predetto M. Abbate che di gratia li voglia concedere che accadendo lo loro bestiame facessero danno in alcuno luogo, che detto bestiame non possa essere ammazzato, si non esser tenuto allo danno et alla pena essendo accusati. Ma quando avrà fatto buttar banno che ognuno metta lo mangone alli porci trovandosi senza mangune lo possa ammazzare, portando lo quarto alla Chiesia.
19° Item petino detti Albanesi li voglia concedere in gratia che alcuni Albanesi si volessi partire da detto Casali si poi si possa vendere li maijse, vigna, et arbore fruttanti, ovvero casa fabbricata de calce, et arena senza altro impedimento.
20° Item petino detti Albanesi che di gratia li voglia concedere che lo Camberlingo di detto Casale per quell'anno è nell'uffizio sia franco de casalinaggio, et de molitura et lo Sindaco, et baglivo siano franchi di casalinaggi, et altre cose pagar come pagano le altri.
21° Item petino detti Albanesi dal detto M. Abbate che di gratia li voglia concedere che li prejiti di detto Casali siano franchi de casalinaggi, di decime di tomolate cinq. di terre, dieci crapetti, dieci aijni, et dieci porcelli per uno, et de una vitella. Li altri cose pagano.
22° Item petino detti Albanesi dallo preditto M. Abbate che di gratia li voglia concedere che possano trasiri loro bestiami di qualsivoglia generatione dentro la defesa de lo cerzito de Santo Antonj di genaro havanti, et fino ad Santo Antonio della Strigula di ottobre.
23° Item petino detti Albanesi dallo preditto M. Abbate che non possa esigere nè far esigere da albanesi habbitanti et commoranti in detto Casali che co' loro bestiame danni facessero la defesa dello cerzito dell'Abbatia, cioè dalla strada ad alto da Santo Antonio di ottobre per finoo a S.to Antonio di gennario più che carlini 15 di pena per ciascheduno padrone di bestiame per ogni volta che si troveranno in detta difesa et fandose carnaggio di bestiame piccole non sia tenuto ad altra pena si non allo carnaggio da farsi uno per murra et non più.
24° Item detto M. Abbate et Convento volino che detto Casale non possa mandar lo bestiame loro di nisciuna sciorte a pascire in lo piano che sta havante a lo Monasterio videlicet dallo Vallone che sta da reto lo Spitale insino allo vallone che va all'acqua allo molinello dall'altra banda, lo Monastero dalla parte di tramontana, dall'acqua che va pure allo molinello de nullo tempo, eccetto quando se cognoscesse alcuno bestiame domiti grossi, come sono bovi domati, giomenti, o somari accaduto distrusamento, et quando si cognoscesse esser fatto con fronde debbiano incorrere alla pena di la difesa di sopra via quando se guarda .
25. Item petino detti Albanesi da dette M. Abbate che di gratia li voglia concedere che possano tagliare ligname morta de ogni tempo per tutta la difesa senza incorrere a pena alcuna, et per uso de casa se possano tagliare in detta difesa ligname virda con licenzia di detto M. Abbate e suoi ministri.
26° Item che non possano venire ad habitare in detto Casali persona alcuna se pria non ne darà notizia ad esso M. Abbate, et al Sindaco, ed eletti dello stesso Casali, anzi si possano informare di la qualità, et essere di quel tale et essendo homo di mala vita, et qualità essi albanesi possono recusari di non farlo habitare, atteso non succedano scandali in detto Casali et habitati da persone quiete non delinquenti et scandalosi, et che nullo citatino, nè forastiero si possano levar le terre l'uno coll'altro. a ciò no' ce occorre alcuno scandalo, ma che ognuno habbia le terre have aperte, et massime dove son fatte cisine. Et perchè de li sopradetti capitoli se ne contenta tanto lo predetto M. Abbate e il Convento quanto li Albanesi di detto Casali ne hanno fatto la presente scrittura per mano di Cola di Natale di Maratia habbitante in Altomonte per difetto di notaro, et volino tanto l'una parte, come l'altra, che vaglia per pubblico instrumento, et per cautela di esso M. Abbate et Convento et di essi Albanesi, et subscripta di mano di esso Messer Abbate, e testata dagli infrascritti testimoni -Abate Carlo Cioffi manu propria."
Quest'atto, che in sulle prime redigevasi con pri vata scrittura, nel 1506 veniva solennizzato in pubblico istrumento per mano di Nicolaus di Madio «de affata Terra Altimontis perpetuus ubique per totam Provinciam Calabriae Regia authoritate notarius» come lo attesta la copia in istampa munita di analoga relata. Ora, tanto da tali due documenti, che da una petizione degli abitanti del nuovo casale, rassegnata all'Abbate del monastero anni dopo, per conseguire lo disgravio di grana cinque sull'imposta del casalenaggio, si perviene alla conoscenza del nome e cognome di buon numero di quei primitivi Albanesi stanziati nella nascente Acquaformosa che io rendo noto mercè di apposito elenco.
Avrei soddisfatto al voto del mio ardente desiderio se mi fosse stato concesso poter offrire ai lettori dei sicuri schiarimenti sull'origine delle due cappelle, una di Santa Maria di S.Leucio, e l'altra della Madonna del Monte, ambe esistenti prima dello stabilimento del Monastero, come si ebbe agio ad osservare dall'atto di concessione del Conte Ogerio; del pari che di dare un cenno anche rapido degli uomini, che illustrarono quel Comune per scienze, e per liberali discipline; ma deluse rimasero le mie ricerche, ed io invito caldamente gli eruditi del paese, a volersene occupare, e rendere completo questo lavoro arricchendolo di un' appendice diretta ad appianare l'espressa lacuna.
ELENCO
Dei nomi dei primitivi Albanesi fissati in Acquaformosa nel 1504.
1. Pellegrino Capo 2. Giorgio Cortese 3. Martino Capparelli 4. Pellegrino Capparelli 5. Vetere Progano 6. Michele Damisi 7. Giorgio Buono 8. Martino Piccolo 9. Procano Buono 10 Tommaso Capparelli 11 Pumbo Belluccio |
12. Pellegrino Buono 13. Paolo Blescia 14. Perruzzo dello Previti 15. Giovanni Capparelli 16. Cola dello Previti 17. Jacovo Lazaro Buono 18 Dimitri dello Previti 19. Camillo Dramisi 20. Cola Gramisci 21. Miglionico Panibianco 22. Giovanni Frega |
Due avvertenze, come parte finale, mi rimangono ad esporre in questa breve memoria:
La prima che se nell'Elenco ho registrato i nomi e cognomi di tutti quelli Albanesi che intervennero negli atti di cui ho fatto cenno, non dee intendersi che ciascuno d'essi fosse capo di una famiglia distinta dalle altre, mentre ha potuto avvenire che più persone del medesimo cognome facessero parte tra individui della stessa casa.
La seconda, che se oggi dì in quel Comune non esiste qualcuno di quelli cognomi è da credersi o che fosse rimasto. estinto col tempo, o passato ad abitare altrove, specialmente nel vicino Lungro in cui vennero a prender sito gli Albanesi più di 25 anni prima di quelli che abitarono Acquaformosa, come dimostrerò in un più disteso lavoro relativo alla mia patria, e con pruova innattacabile.
FINE
NOTA
Federicus Divina favente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus, Hierusalem et Siciliae Rex: Si Ecclesias, et loca Venerabilia, in quibus placens Deo religio noscitur militare, mentis nostrae oculis intuemur, et ea votivae libertatis munimine decoramur, et regimus nostri officium, quod ab ipso bonorum omnium Largitore sumpsit exordium liberaliter exequi, et apud ipsum propter hoc praemia recipere credimus sempitema. Inde est igitur, quod Goffredus Venerabilis Abbas Monasterii Aquaeformosae fidelis noster per fratrem Joannem Venere Priorem ejusdem, Monasterii fidelem nostrum quoddam Privilegium, dudum in Alemania ipsi Monasterio a celsitudine nostra concessum; nec non, et aliud Privilegium nostrum, quod post Curiam Capuae celebratam, eidem Monasterio similiter concessimus per quod suprascriptum sibi Privilegium confirmavimus post Edictum, scilicet generale, factum in Curia ipsa de Privilegiis resignandis, nostrae celsitudini praesentavit, in uno quorum vidimus contineri, qualiter nos actendentes Religionem Monasterii Sanctae Mariae de Aquaformosa, et Fratrum ibidem, Domino famulantium, pro remedio quoque animarum Divum Augustorum parentum, et aliorum, progenitorunì nostrorum memoriae recolendae et salute nostra, Monasterium ipsum sub nostra protectione, gubematione, atque defensione recepimus. Concedentes, et perpetuo confinnantes eidem tenimentum, quod est in convicino ipsius Monasterii, talibus divisis, et tenninis separatum: quod incipit a Vallone Gatatri in via publica, quae ducit a Lungro ad Sanctum Donatum, et ascendit per Vallonem ad tenimentum, Sanctae Mariae de Monte, que est Vetus possessio ipsius Monasterii, deinde extenditur usque ad Serram Constantini, ubi est mina ferri quam ipsi Monasterio concessimus, et descendit ad flumen Grondi, usque ad Molendinum quondam Notarii Constantini, quod modo tenet idem Monasterium emptione, et per viam de Sancto Donato, ascendit ad Casalem Belluri supra, et transit per medium Farneti, usque suptus Sanctam Mariam de Lanzo, et per viam rectam, quae ducit ad Lungrum per suptus Sanctum Leonem, et pervenitur ad Galatrum, ubi incipit, et clauditur tenimentum; praedictum vero tenimentum de fine in finibus dictum Monasterium teneat in capite cum introitibus et exitibus suis, cum arboribus cultis, et incultis, glandis, aquis, herbis, pascuis, et omnibus infra se habitis, et contentis, praedicto Monasterio donamus, concedimus et confinnamus libere et absolute, ut amodo, et in antea ipsum tenimentum dictum Monasterium in perpetuum habeat, teneat, et possideat absque cujuslibet contrarietate, vel exatione servitii, et etiam affidaturus ab hominibus extraneis, qui animalia in tenimentum ipsum, ad sumendum pascua, vel ab incidendum ligna, et lignamina duxerint, recipiat; et ut animalia ipsius Monasterii, et quae fuerint in custodia ejus. Nec non animalia hominum, et pastorum ipsius per totum tenimentum Brahalle, Malveti, Saracena, Castrovillari, Cassani, Sancti Mauri, Tarsiae, Pollicastrelli, Sancti Donati, Moctafelloni, et Sancti Marci, et per totum demanium nostrum, pro quibuscunque animalibus ejusdem Ecclesiae, hominum, e Pastorum suorum, et quae fuerint in custodia eorum, libere intrent, depascant commorentur, et exeant, et habeant quaelibet necessaria sine herbagio, et glandagio, caulas etiam ibidem facientes, et ut fratres, et homines dicti Monasterii per omnes terras praedictas libere vendant, et emant, et extrahant absque exac- tione passagii, et plateatici. Concesseramus, et confirmaveramus eidem Monasterio tenimentum quod est in loco, qui dicitur ad media flumina, quod videlicet est in territorio terrae nostrae Malveti, et Brahallae talibus divisis, et terminis separatum. Primus finis est, ubi ipsa duo flumina, videlicet Fullonus et Condrus junguntur in parte Orientis. Secundus finis est, sicut ascendit per flumen Fulloni, et jungitur fluvio Esari et ascendit per ipsum flumen, usque ad vadum, quod dicitur da Salanariis in parte meridiei. Tertius finis est, sicut vadit per viam publicam, usque ad vadum Franciscum jam dicti fluminis Condri in parte Occidentalis. Quartus finis est, sicut descendit per ipsum flumen Condri in parte Septetrionis et jungitur fluvio Felloni, et redit primo fini, dictum vero tenimentum de fine in finibus, cum introitibus, et exitibus suis, cum arboribus cultis, et incultis, aquis, herbis, pascuis, et omnibus infra se habitis, et contentis predicto Monasterio concedimus, donamus, et confirmamus libere, et absolute ut ipsum tenimentum. Dictum Monasterium in perpetuum habeat, teneat, et possideat absque cujuslibet contrarietate, vel exatione servitii etc. etc. etc. Concesseramus etiam, ut homines Monasterii praenominati non teneantur respondere de quibuscunque quaestionibus aliquibus, nisi in Curia ipsius Monasterii, exceptis tamen de Criminalibus quae ad Curiam nostram pertinent. Damus etiam licentiam et liberam potestatem, tam circa Monasterium quam in Scalea, Bignanello, Cassano, et Malveto, Casales construere, homines congregare quibus nihilomnibus habere permictimus omnia necessaria, aquas, ligna, pascua sine pedagio, herbagio, glandatio, et plateatico, nec alicui teneantur de quacunque quaestione nisi prefato Monasterio respondere. Concedimus etiam, ut habeatis licentiam et liberam potestatem construendi Casale in tenimento nostro Galatri, et in grancia nostra de Castrovillari etc. etc.. Ad huius autem nostrae confirmationis, donationis, et concessionis memoriam, et robur in perpetuum valituram praesens privilegium per manus Joannis de Lauro Notarii, et fidelis nostri scribi, et sigillo Majestatis nostrae jussimus communiri. Datum apud Augena 15 Marzo anno 1227.
Per copia -Gregorius de Masi Regius Archivarius.