CAPITOLAZIONE DEGLI ALBANESI DI ACQUAFORMOSA
COL MONASTERO DI S. MARIA
Sub anno domini 1501 regnante in Nobis in hoc Regno Siciliane Citra farum rege, et Regina Ispaniae etcetera.
"Innanzi al reverendo abate Carlo De Cioffis perpetuo commendatore dillo Venerabile monastero di Santa Maria di Acquaformosa, sonno comparsi certi albanesi, li quali si chiamano Pil�grino Caparello, Giorgi Curtise, Martino Caparello a pi� altri albanesi, quali donano supplicazione a detto M(esser) Abbate li voglia lassare edificare uno casale dentro lo territorio de detto Monasterio, et intendendo questo lo predetto M(esser) Abbate, have chiamato tutti li monaci sonno in ditto Monastero, et fatto capitolo, et havuto fra loro maturo a sano consiglio, have parso a detto M(esser) Abbate, et Capitulo volerce lassare habbitare, et far detto Casale, attendo ch� ne risulta pi� presto grande utilit� al detto Monastero, che dannu nesciunu per li quali Albanisi havendo tal risposta dallu predetto M(esser) Abbate et Capitulo, che possono edificare detto Casale haveno promesso per ciascheduno annu al detto M(esser) Abbate, et suo Monasterio, le sottoscritte cu promessione, et ditto M(esser) Abbate, et Capitulo, li haveno concessi li subscritti Capituli, et Gratiae alli detti Albanisi, li quali promissioni di detti Albanisi sono 1'infrascritti. Videlicet:
1� In primis detti Albanesi promettino edificare et construire detto Casali, et abitare dintro to territorio di detto Monasterio in loco dovi si chiama Arioso.
2� Item detti Albanesi promettino al detto M. Abate, et suo Monasterio pagare di casalinaggio per ciascheduno pagliaro per ciascheduno anno tar� uno, e grana cinque in dinare.
3� Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate ed suo Monasterio di pagare la decima di tutti animali minuti per ciascuno anno nel mese di agusto delli allevi si faranno come son pecore, capri, porci, et non ascendendo alla somma di dieci debano pagare un grano per testa.
4� Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate ed suo Monasterio di pagare per ciaschedun anno una gallina per pagliaro che habiter� in detto Casale.
5� Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate ed suo Monasterio pagare per ciaschedun vitello, o vitella nascir� quello anno nel mese di agusto grana dieci.
6� Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate ed suo Monasterio quando � la festa de S. Maria Benedetta de la mit� de agusto siano tenuti de venire ad aiutare in detto Monasterio, et in ogni altra cosa avesse bisogno detto Monasterio.
7� Item detti Albanesi promettino alto predetto M. Abbate ed suo Monasterio di pagare ciascheduno anno nel mese di agusto docati dui per le cerze di S. Maria di Lanzo, et che nulla persona, n� Albanesi, n� altri di ditto Casali n� possa tagliare n� parramare quanto fossi una rame, et facendo il contrario incorre alla pena di carlini quindici, et coss� chi tagliasse e peramasse nella difesa di detto M. Abbate.
8� Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate ed suo Monasterio di donare per ciaschedun anno una giornata per paricchio di bovi ad ogni requesta delli ministri di esso M. Abbate et quando fosse alcuno di detti Albanesi requesto per tal giornata, et non possendo venire quello giorno habbia tempo venire otto giorni, a se intende che se uno albanese haverr� pi� paricchi, una giornata, et non pi�, et chi haverr� uno bove se potr� acochyare c� un altro. Male bacche n� siano tenute.
9� Item detti Albanesi promettino alto predetto M. Abbate ed suo Monasterio di pagare nel mese di agusto per ciascheduna tumulata di terra per fare vigne grana sette e mezzo, et che lo detto M. Abbate non possa accrescere detto censo per qualsivoglia cagione per lo avvenire.
10� Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate fra termino di doi anni fabbricare case, et far pagliare per loro abitazione, et bestiame, per le quali non le sia dato fastidio n� domandato pagamento alcuno, eccetto che il pagamento, et la decima del casalinaggio sopradetto, et la decima per lo bestiame.
11 � Item che detti Albanesi possano scommettere le castagne giusta la via che va all'Ungro, et viene all'Abbatia, il d� di tutti i Santi, e li cerasi della via che va allo Palcone de retro lo Spitali, et esci alto limiti grande, dond'� la pera moscarella, et corrisponde alto ormo russo sopra parte il d� de Natale, et volendo detti Albanisi per servitia del casali delli castagni, et cerase pascolarvi a loro modo dal d� della strigula, quando si sema la difesa, siano tenuti pagare docati dieci at esso M. Abbate non possa alterare detto prezzo delli docati dieci.
12� Item lo predetto Messer Abbate et suo Capitulo concede per demanio alli predetti Albanisi dalla strada che veni dallo molino et viene all'acqua della castagna, et intorno la chiusura dello piano et per lo molinello, sipala sipala, et esci allo vallone di retro lo Spitali valloni, valloni, et corrisponde alla strada che anda all'Ungro, e che li procuratori non posson fidare a detto demanio di nisciuno tempo.
13� Item lo predetto M. Abbate et suo Monasterio promettino alli detti Albanisi di detto Casale tutte terre che sonno al distretto di detta Abbatia, et dentro al distretto di Altomonte, che si possono far massarie et de tutti grani, orgi, favi, lino, cannavo, et ogni altro vittovaglio se faranno, in detta terra dello Monastero, non possono andare detti Albanesi ad altre terre obbligandosi ad pagare la decima d'onni cosa.
14� Item supplicano detti Albanesi allo predetto M. Abbate che di grazia li voglia concedere che quando li bovi, bacche, giumente, sommare fossero accusate per lo danno avessero fatto non habbiano a pagare per ciascheduna bestia grossa di pena se non gr.3 et de bestie minute come sono crapi, pecore, e porci non habbiano a pagare se non grano uno per bestie minute.
15� Item petino detti Albanesi dal predetto M. Abbate che de gi� li voglia concedere che tutti accuse li fussero fatte che quello che accusa volendole pentire tre d� dopo fatto detta accusa, detta penitenza le sia ammessa, e che non possa pi� procedere sopra tale accusa, ma non di danno data, et che non si possa componere in cosa alcuna senza intervento del Sindaco et delli eletti di detto Casale, et che lo Capitano non possa esercitare l'offizio se prima non dona plegiaria di star a sindacato, e che lo
Capitano di quell'anno non possa far l'Ufficio per l'annata venire.
16� Item petino detti Albanesi dal predetto M. Abbate che di gratia li voglia concedere che de tutti accusi li fossero fatti non abbiano da pagare, eccetto grano uno per ciascuna cassatura, et che possano andare in comune alle cerze di sotto lo mulinello della vigna sotto la fontana.
17� Item petino detti Albanesi dal predetto M. Abbate che di gratia li voglia concedere che quando detti albanesi sono comandati tanto personali, come co' loro bestie per andar per servizio di detto M. Abbate, et soi ministri pernottando li voglia far pagare coss� come si paga per lo contorno, seu convicino.
18� Item petino detti Albanesi dal predetto M. Abbate che di gratia li voglia concedere che accadendo lo loro bestiame facessero danno in alcuno luogo, che detto bestiame non possa essere ammazzato, si non esser tenuto allo danno et alla pena essendo accusati. Ma quando avr� fatto buttar banno che ognuno metta lo mangone alli porci trovandosi senza mangune lo possa ammazzare, portando lo quarto alla Chiesia.
19� Item petino detti Albanesi li voglia concedere in gratia che alcuni Albanesi si volessi partire da detto Casali si poi si possa vendere li maijse, vigna, et arbore fruttanti, ovvero casa fabbricata de calce, et arena senza altro impedimento.
20� Item petino detti Albanesi che di gratia li voglia concedere che lo Camberlingo di detto Casale per quell'anno � nell'uffizio sia franco de casalinaggio, et de molitura et lo Sindaco, et baglivo siano franchi di casalinaggi, et altre cose pagar come pagano le altri.
21� Item petino detti Albanesi dal detto M. Abbate che di gratia li voglia concedere che li prejiti di detto Casali siano franchi de casalinaggi, di decime di tomolate cinq. di terre, dieci crapetti, dieci aijni, et dieci porcelli per uno, et de una vitella. Li altri cose pagano.
22� Item petino detti Albanesi dallo preditto M. Abbate che di gratia li voglia concedere che possano trasiri loro bestiami di qualsivoglia generatione dentro la defesa de lo cerzito de Santo Antonj di genaro havanti, et fino ad Santo Antonio della Strigula di ottobre.
23� Item petino detti Albanesi dallo preditto M. Abbate che non possa esigere n� far esigere da albanesi habbitanti et commoranti in detto Casali che co' loro bestiame danni facessero la defesa dello cerzito dell'Abbatia, cio� dalla strada ad alto da Santo Antonio di ottobre per finoo a S.to Antonio di gennario pi� che carlini 15 di pena per ciascheduno padrone di bestiame per ogni volta che si troveranno in detta difesa et fandose carnaggio di bestiame piccole non sia tenuto ad altra pena si non allo carnaggio da farsi uno per murra et non pi�.
24� Item detto M. Abbate et Convento volino che detto Casale non possa mandar lo bestiame loro di nisciuna sciorte a pascire in lo piano che sta havante a lo Monasterio videlicet dallo Vallone che sta da reto lo Spitale insino allo vallone che va all'acqua allo molinello dall'altra banda, lo Monastero dalla parte di tramontana, dall'acqua che va pure allo molinello de nullo tempo, eccetto quando se cognoscesse alcuno bestiame domiti grossi, come sono bovi domati, giomenti, o somari accaduto distrusamento, et quando si cognoscesse esser fatto con fronde debbiano incorrere alla pena di la difesa di sopra via quando se guarda .
25. Item petino detti Albanesi da dette M. Abbate che di gratia li voglia concedere che possano tagliare ligname morta de ogni tempo per tutta la difesa senza incorrere a pena alcuna, et per uso de casa se possano tagliare in detta difesa ligname virda con licenzia di detto M. Abbate e suoi ministri.
26� Item che non possano venire ad habitare in detto Casali persona alcuna se pria non ne dar� notizia ad esso M. Abbate, et al Sindaco, ed eletti dello stesso Casali, anzi si possano informare di la qualit�, et essere di quel tale et essendo homo di mala vita, et qualit� essi albanesi possono recusari di non farlo habitare, atteso non succedano scandali in detto Casali et habitati da persone quiete non delinquenti et scandalosi, et che nullo citatino, n� forastiero si possano levar le terre l'uno coll'altro. a ci� no' ce occorre alcuno scandalo, ma che ognuno habbia le terre have aperte, et massime dove son fatte cesine. Et perch� de li sopradetti capitoli se ne contenta tanto lo predetto M. Abbate e il Convento quanto li Albanesi di detto Casali ne hanno fatto la presente scrittura per mano di Cola di Natale di Maratea habbitante in Altomonte per difetto di notaro, et volino tanto l'una parte, come l'altra, vaglia per pubblico instrumento, et per cautela di esso M. Abbate et Convento et di essi Albanesi, et subscripta di mano di esso Messer Abbate Carlo manu propria.
Il contratto venne sottoscritto davanti al notaio Nicola De Madio di Altomonte nel 1506.
Sub anno Dornini 1506 Reg.to Ser .mo Captolico ac illustrissimo domino Ferdinando de Aragona Dei gratia inc1ito Aragonum, ac utriusque Siciliae rege. Regnorum vero ejus in hoc regno Siciliae citra Farum anno III Fe1iciter amen.
Die vigesima secunda mensis octobris X indictionis apud terram Altimontis nos Fabius de Troya, annales index dictae terrae Altimontis Nicolaus De Madio de hastata terra A1timontis pubblicus ubique per totam provinciam Calabria Regia auctoritate notarus, et testis subscripti ad hoc votati specialiter, et rogati, presenti scripto publica declarando fatemur notum facimus atque testamus quod praedicta die ibidem personali nostra presentia consituti Nicolaus D. Natale abitator dictae terrae Altimontis, procurator, ut dicit predicti Rev. Dom. Abbatis, et Peregrinus Capparellus Veterus Roganus Veterus, Michael Damisi, Giorgius Bonus, Antonius De Martinus Pinulo, ita se norninare dixerunt Albanenses abitantes in dicto Casale Acquaformosa quibus ipsis divulgata ac bona exemplata presentia capitula, ipsis contentis de omnibusque tam nomine eorum quam nomine aliorum albanensium abitantium in eodem Casale, ac ipse Nicolaus procurator ut supra confratus per promissis, observantis obligarentur se heredes, et successores suos et bona eorum omnia mobilia, et stabilia habite et habenda ad penam, et sub penam untiarum auri 25 et ipse Nicolaus procurator similiter obbligavit bona dicti Monasterii ad similem poenam per medietate, dictae poene, observant et reliqua cui cumque, cum ubi de contravenetia pro clamabe ari me predicto notaro Nicolao inde stipulante coram subscriptis testibus renuncians omnibusque et quibuscurnque legibus, privilegis, et scripturis ceduis, et rescriptis sub quorumque verborum serie, sine fora impetrans, ac irnpetrantis et ad maiorem presentis formitatem amba partes iuraverunt ad Sancti Dei Avangelia, tactis scripturis, unde ad causam veritatis, Ego predictus Notarus ad requisitionem predictorum publicum scripsi meoque solito signo signatum.
Raffaele Bisignani