UNA PRO LOCO PER LUNGRO

(a cura di Alfredo Frega)

 

La nostra memoria � spesso, purtroppo, limitata nel tempo. Questa volta � nostra intenzione ricordare a noi stessi e poi ai nostri concittadini che Lungro, la nostra beneamata Lungro, alla quale naturalmente tutti vogliamo un gran bene, e �kush vjen Ung�r n�ng hikin m�, allo stato � senza una PRO LOCO, ossia senza una associazione  che curi le tradizioni avite, gli usi ed i costumi, ambiente e tutto quanto � custodito nella sapienza del popolo.

Lungro nel passato ha avuto una associazione turistica �arb�reshe� pro loco che � rimasta attiva per diversi anni promuovendo numerose iniziative, alcune delle quali hanno lasciato il segno ed altre tornate poi mestamente nell�oblio. Negli anni scorsi un comitato ha creato una seconda pro loco che, questa volta, ha avuto vita brevissima.

In tanti paesi dell�hinterland, molto pi� piccoli del nostro, vivono e prosperano le associazioni pro loco salvaguardando, con intelligenza ed operosit�, l�immagine, la purezza e le caratteristiche del �loco�.

Scritte queste considerazioni, possiamo arrivare al dunque:

       RIPRENDERE IL FILO SPEZZATO GIA' DUE VOLTE NEL PASSATO  

       CONVOCARE VECCHI E NUOVI SOCI della pro loco e conformemente ALLO STATUTO ESISTENTE E GI� REGISTRATO si indice l�assemblea per la  ripresa delle attivit�

       CREARE UN�ALTRA ASSOCIAZIONE

 

Cos�� una pro loco?

La  Pro Loco � una associazione senza scopo di lucro, costituita su base volontaristica per la difesa delle tradizioni popolari e per lo sviluppo culturale e turistico del territorio di appartenenza.
Le Pro Loco, riconosciute dallo Stato e da tutte le Regioni italiane, vantano una tradizione cumulata in oltre un secolo di attivit� e sono presenti in quasi tutti i comuni d�Italia (circa 5.500 su 8.200 comuni). Esse sopperiscono alle funzioni delle Aziende di Promozione Turistiche, ove non esistenti, ed affiancano le Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionali. Finanziariamente. Le Pro Loco si sorreggono con il contributo degli enti pubblici, in primis quello del comune, con le quote sociali e con i proventi da manifestazioni e da sponsor.
Il ruolo della Pro Loco in Italia � riconosciuto anche nell�ultima legge di riforma della legislazione nazionale del Turismo.

Le Pro Loco sono raggruppate  e coordinate a livello nazionale attraverso i Comitati Regionali e Provinciali. Costituiti nel 1962, aderiscono ad oggi oltre 4.200 delle 5.500 Pro Loco esistenti in Italia.

 

Diamo qui di seguito i modelli necessari per la costituzione di una Pro Loco.

 

STATUTO

ART. 1


DENOMINAZIONE - SEDE

1.1 E' costituita in forma pubblica un'associazione denominata "Associazione Turistica Pro Loco di " ..................................................

1.2 L'associazione ha sede in .........................................................................................................

 

ART. 2


COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

2.1 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, storico, artistico del territorio del Comune di .................................................................. e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti.

2.2 La Pro Loco non ha finalit� di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attivit� di promozione ed utilit� sociale.

2.3 La Pro Loco pu� sviluppare la sua attivit� attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia od all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.

2.4 La Pro Loco aderisce all' U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco del Piemonte, nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.

 

ART. 3


OGGETTO SOCIALE

3.1 Le finalit� che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:

a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la localit�, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonch� il patrimonio storico-monumentale ed ambientale;

b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonch� iniziative di solidariet� sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere pi� gradito il soggiorno dei turisti e la qualit� della vita dei residenti;

c) sviluppare l'ospitalit� e l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio;

d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettivit� alberghiera ed extra alberghiera;

e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la pi� larga funzionalit�;

f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;

g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;

h) promuovere e sviluppare attivit� nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della localit� (proposte turistiche specifiche per la terza et�, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunit� locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero).

i) aprire e gestire circoli per i soci.

ART.4


SOCI

4.1 I soci della Pro Loco si distinguono in:

a) Soci Ordinari;

b) Soci Sostenitori;

c) Soci Benemeriti;

d) Soci Onorari.

4.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune ed altres� coloro che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, ecc.) sono interessati all'attivit� della Pro Loco.

4.3 Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4.4 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco.

4.5 Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

4.6 Non � ammessa la categoria dei Soci temporanei.

 

ART. 5


DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

5.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

5.2 Tutti i Soci, purch� maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:

a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;

b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;

c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;

d) a ricevere la tessera della Pro Loco;

e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;

f) a frequentare i locali della Pro Loco;

g) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco.

5.3 I Soci hanno l'obbligo di:

a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;

b) versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;

c) non operare in concorrenza con l'attivit� della Pro Loco.

 

ART. 6


AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1 L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito del versamento della quota associativa annuale.

6.2 La quota associativa � intrasmissibile e non rivalutabile.

6.3 L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosit� o per indegnit� o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.

 

ART. 7


ORGANI

7.1 Sono organi della Pro Loco:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Segretario ed il Tesoriere;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti;

f) il Collegio dei Probiviri (eventuale);

g) il Presidente onorario (eventuale).

 

ART. 8


L'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'Assemblea rappresenta l'universalit� dei Soci e le sue decisioni, prese in conformit� alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

8.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalit� sociali.

8.3 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari e sostenitori debbono essere in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea). Sono consentite due deleghe, da rilasciarsi in forma scritta ad altro Socio.

8.4 L'Assemblea � ordinaria e straordinaria.

Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea elegger� un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (i soce devono essere in regola con il versamento della quota avvenuto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la celebrazione dell'Assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, � valida (salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto) in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la met� dei Soci e delibera con voto favorevole della met� pi� uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un ora dopo, l'Assemblea � valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della met� pi� uno dei voti espressi.

8.5 L'Assemblea ordinaria � convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attivit� e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

8.6 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di giugno.

8.7 L'Assemblea straordinaria � convocata:

a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessit�;

b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;

c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;

d) per le modifiche del presente Statuto;

e) per lo scioglimento della Pro Loco.

8.8 L'avviso di convocazione delle Assemblea (sia ordinaria sia straordinaria) deve essere consegnata a mano o a mezzo posta; la spedizione pu� essere sostituita dall'affissione con modalit� idonee a portarli a conoscenza dei Soci (es. nella sede della pro loco, in pubblica bacheca, etc.).

8.9 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

8.10 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovr� essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

 

ART. 9


IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 L'Assemblea, dopo aver fissato il numero, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo

9.2. Il Consiglio Direttivo � composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentativit� degli iscritti che comunque non sia inferiore a cinque e non superiore a ventuno unit�.

9.3 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

9.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti.

9.5 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

9.6 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si proceder� come segue:

i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero pi� Soci da utilizzare per la surroga sar� indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalit�. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la met� pi� uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sar� considerato decaduto ed il Presidente dovr�, entro due mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

9.7 Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovr�, entro un mese dalla predetta Assemblea, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

9.8 Per la validit� delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parit� � determinante il voto del Presidente.

9.9 Il Consiglio Direttivo � investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facolt� per il raggiungimento delle finalit� sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attivit� svolta. 9.10 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche.

9.11 Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente pu� invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attivit� della Pro Loco che possono partecipare senza diritto a voto.

9.12 Delle riunioni consiliari dovr� essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

 

ART. 10


IL PRESIDENTE

10.1 Il Presidente della Pro Loco � eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all'unanimit� dal Consiglio Direttivo.

10.2 Il Vice Presidente (o i Vice Presidenti), nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo, sono pure nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

10.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Pu� essere riconfermato. La carica � gratuita.

10.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sar� sostituito dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti (i quali in tal caso operano congiuntamente).

10.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni verr� dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provveder� all'elezione di un nuovo Presidente.

10.6 Il Presidente � il rappresentante legale della Pro Loco ha la responsabilit� della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, � responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.

10.7 E' assistito dal Segretario.

 

ART. 11


IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

11.1 Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

11.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

11.3 Il Segretario � responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonch� della regolare tenuta dei libri sociali.

11.4 Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

11.5 E' possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.

 

ART. 12


IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

12.1 Il Collegio dei Revisori dei conti � composto di tre membri eletti, a votazione segreta, di norma ogni tre anni, dall'Assemblea dei Soci.

12.2 Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilit� sociale.

12.3 I Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

12.4 I Revisori dei conti durano in carica tre anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

ART. 13


IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
(eventuale)

13.1 Il Collegio dei Probiviri � composto di tre membri eletti, a votazione segreta, di norma ogni tre anni, dall'Assemblea dei Soci.

13.2 I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i Soci.

13.3 Il Collegio dei Probiviri pu� affidare le risoluzioni di controversie che non � in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I..

13.4 I Probiviri durano in carica tre anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

ART. 14


IL PRESIDENTE ONORARIO (eventuale)

14.1 Il Presidente Onorario pu� essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attivit� a favore della Pro Loco.

14.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 15


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

15.1 Il Comitato Regionale U.N.P.L.I. pu� decidere il commissariamento di una Pro Loco iscritta:

a) su richiesta di almeno la met� pi� uno dei Soci membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta di almeno la met� pi� uno dei Soci;

c) in caso di inattivit� del Consiglio Direttivo;

d) in caso di irregolarit� nella gestione della Pro Loco;

e) negli altri casi previsti dallo Statuto Regionale dell'U.N.P.L.I..

15.2 Il Commissario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I. e deve entro sei mesi indire l'Assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.

ART. 16


ENTRATE E SPESE

16.1 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attivit� sono:

1) quote e contributi dei Soci;

2) eredit�, donazioni e legati;

3) contributi dell' Unione Europea e di organismi internazionali;

4) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

6) proventi delle cessioni di beni e servizi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivit� economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;

8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

9) altre entrate compatibili con le finalit� sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

16.2 Tutte le entrate ed i proventi dell'attivit� della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalit� della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

16.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attivit� istituzionali.

 

ART. 17


PRESTAZIONI DEI SOCI

17.1 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attivit� prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

17.2 La Pro Loco pu�, in caso di particolare necessit�, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.

17.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono di norma gratuite.

17.4 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e pu� prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attivit� istituzionali.

17.5 Nel caso in cui la qualit� della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo pu� affidare a professionisti (esterni o interni alla Pro Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro prestazione di regolare documentazione fiscale.

 

ART. 18


RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

18.1 Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente. Contestualmente all'approvazione del bilancio.

18.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.

18.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sar� disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

 

ART. 19


SCIOGLIMENTO

19.1 L'eventuale scioglimento della Pro Loco sar� deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. In prima convocazione dovranno essere presenti almeno i 4/5 dei Soci e la decisione di scioglimento dovr� essere assunta con i 4/5 dei voti presenti. In seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo. l'assemblea � validamente costituita con i 2/3 degli aventi diritto a deliberazione con il voto favorevole della met� pi� uno dei presenti.

19.2 In caso di scioglimento, dopo che si sar� provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti saranno devolute in favore di Enti pubblici od Associazioni per essere destinate ad opere di valorizzazione turistica del Comune e/o della localit� come previsto dall'art. 2.1 del presente Statuto.

19.3 I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede.

 

ART. 20


NORME FINALI

Per tutto ci� che non � espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Nel caso in cui la Pro Loco intenda avvalersi della possibilit� prevista dalla Legge Regionale 36/2000 (art. 4 lettera b)
di inserire nel Consiglio Direttivo membri non elettivi con voto consultivo nominati da altri organismi aventi analoghe finalit� e presenti sul territorio,
occorrer� sostituire integralmente l�art. 9 con il testo sotto riportato.

 

9.1 L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo.

9.2 Il Consiglio Direttivo � composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentativit� degli iscritti che comunque non sia inferiore a cinque e non superiore a ventuno unit�.

Possono far parte del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, un numero di rappresentanti, determinato dall'assemblea, di organi ed associazioni locali che svolgano attivit� o realizzino iniziative che interessano lo sviluppo turistico del territorio..

9.3 I rappresentanti di cui sopra sono nominati dalle Associazioni interessate in un'apposita riunione indetta dalla Pro Loco e svoltasi in presenza di almeno un suo rappresentante.

9.4 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

9.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente ed a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti.

9.6 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

9.7 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si proceder� come segue:

a) se la vacanza riguarda i membri eletti in Assemblea, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, li seguono immediatamente; se non vi sono pi� Soci da utilizzare per la surroga sar� indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalit�. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la met� pi� uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sar� considerato decaduto ed il Presidente dovr�, entro due mesi dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo;

b) se la vacanza riguarda i membri con voto consultivo i Consiglieri mancanti dovranno essere nominati dalle Associazioni interessate in un'apposita riunione indetta dalla Pro Loco e svoltasi in presenza di almeno un suo rappresentante;

9.8 Il Consiglio Direttivo � validamente costituito e rimane in carica ed opera anche senza la nomina e/o la presenza dei membri con voto consultivo

9.9 Per la validit� delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parit� � determinante il voto del Presidente.

9.10 Il Consiglio Direttivo � investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facolt� per il raggiungimento delle finalit� sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attivit� svolta.

9.11 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche.

9.12 Delle riunioni consiliari dovr� essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

 

 


COSTITUZIONE E ATTO COSTITUTIVO DI UNA PRO LOCO


COSTITUZIONE

La Pro Loco � una associazione privata formata da singoli cittadini.

Per la sua costituzione si consiglia il seguente iter:

I ) Creare un Comitato Promotore formato da un ristretto numero di persone (5 :10), che pubblicizzer� nelle forme pi� opportune (articoli su giornali locali, manifesti, locandine) I'intenzione di costituire una Pro Loco nel Paese.

2) Il Comitato Promotore si far� carico di elaborare uno Statuto della Pro Loco.

3) Dopo aver lasciato passare un ragionevole lasso di tempo dal momento della pubblicizzazione dell'idea di far nascere una Pro Loco e aver raggiunto un soddisfacente numero di adesioni (30-50 possono essere sufficienti) il Comitato Promotore dovr� indire l'Assemblea Costituente dandone avviso pubblico a tutta la cittadinanza.

4) Nell'Assemblea il Comitato Promotore illustrer� le motivazioni che consigliano la costituzione deIla Pro Loco nel Paese; verr� quindi costituita la Pro Loco, approvato lo statuto ed eletto il Consiglio Direttivo con le relative cariche all'interno, il Collegio dei Revisori dei conti (obbligatorio) ed il Collegio dei Probiviri (facoltativo). L'Assemblea determiner� anche la quota associativa annuale.

5) Verr� quindi aperto il tesseramento all'associazione che dovr� essere libero a tutti.

6) Da quel momento la Pro Loco � pienamente funzionante e pu� operare.

7) Sar� poi compito del Presidente predisporre le varie comunicazioni da inviare al Comune ecc.

 

L'U.N.P.L.I. consiglia l'iscrizione all'Albo Regionale e ricorda che a tal fine l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Pro Loco devono essere redatti con atto notarile.

 

 

ATTO COSTITUTIVO

Tra i sottoscritti signori:
____________________
____________________
____________________

A mezzo della presente scrittura privata da valere ai sensi di legge, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1
Essi costituiscono un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI����.."

ARTICOLO 2
Essa ha sede in (sede legale)

ARTICOLO 3
Essa ha per scopo di unire in associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico del Comune ed in particolare:

svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la localit�, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonch� il patrimonio storico-monumentale ed ambientale:

promuovere e organizzare, anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed eno-gastronomiche nonch� iniziative di solidariet� sociale ecc.) che servano ad attirare e rendere pi� gradito il soggiorno dei turisti;

sviluppare l'ospitalit�, l'educazione turistica ed il rispetto dell'ambiente;

stimolare il miglioramento delle intrastrutture e della ricettivit� alberghiera ed extra alberghiera;

preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la pi� larga funzionalit�;

collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni; curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;

promuovere e sviluppare attivit� nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della localit� (proposte turistiche specifiche per la terza et�, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunit� locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici).

ARTICOLO 4
L'associazione � retta dallo Statuto che viene allegato al presente atto sub lettera "A" onde formarne parte integrante c sostanziale.

ARTICOLO 5
Il Consiglio Direttivo della Pro Loco, che rester� in carica per il periodo relativo al primo esercizio e quindi fino al �������.., viene cos� costitulto:

- Presidente �����..........
- Vice Presidente �����..
- Segretario���....................
- Cassiere..................................
- Consiglieri���...........��

ARTICOLO 6
La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte della Pro Loco fino al 31 Dicembre dell'anno corrente viene determinata in Lire ....................................

ARTICOLO 7
Le parti sottoscriventi ai sensi dell'art. 51 n. 12 Legge Notarile delegano i signori

1) .�������............
2) ������................

alle sottoscrizioni marginali del presente atto e richiedono al Notaio, autenticante le firme, di inserire il presente atto tra i suoi rogiti a raccolta.

Le spese del presente atto, dipendenti e consequenziali, sono a carico dell'associazione

Letto approvato e sottoscritto