ANCHE IL CONSIGLIO DI STATO DICE NO ALLA LISTA L�ARATRO -
Anche nei palazzi romani continua a tirare brutta aria per la lista L�Aratro. Il Consiglio di Stato ha infatti confermato quanto in precedenza detto dal Tar regionale.
I magistrati catanzaresi, in sostanza, avevano respinto la richiesta di sospensiva di quanto deciso in Commissione elettorale circondariale non prendendo in considerazione quanto avanzato dai legali degli esclusi, a cominciare dalla dichiarazione del funzionario comunale che si assumeva ogni responsabilit� sull�oggetto della contestazione. In sede di Commissione circondariale, degli atti necessari alla presentazione della lista, infatti, era stata presentata non l�originale, come prescritto, ma la copia di un foglio contenente una quarantina di firme autenticate.
Il Consiglio di Stato nel decidere pare essersi ispirato a sue precedenti sentenze che trattano specificamente materia elettorale.
Se nei prossimi giorni le ragioni della magistratura amministrativa saranno meglio sviscerate, allo stesso tempo, sulla scorta del giudizio negativo espresso da Palazzo Spada, qualche ipotesi a riguardo � lecito avanzarla.
Ci aiuta in questo qualche stralcio di un�Adunanza Plenaria del CdS del 2005, che a riguardo dice: �Si � dell�avviso che, contrariamente a quanto postulato dalla pi� recente giurisprudenza in materia, debba essere esclusa la possibilit� di impugnazione, anche prima della proclamazione degli eletti, di tutti gli atti endoprocedimentali riguardanti le operazioni per le elezioni comunali. Questo perch� nella fattispecie in discorso non si prospetta una esclusione o una limitazione dell'area di esercizio del potere medesimo, ma si stabilisce soltanto un criterio di accorpamento di tutte le impugnative riferibili allo stesso procedimento elettorale, ragionevolmente giustificato - a quanto si � visto - dall'intendimento del legislatore di consentire lo svolgimento della consultazione nel termine stabilito, spesso corrispondente a quello riguardante altri analoghi procedimenti, per evidenti ragioni di concentrazione dell'impegno politico ed amministrativo richiesto per le tornate elettorali�.
A questo punto, la procedura in materia di liti elettorali, sempre che si voglia andare ancora avanti (nella fattispecie pare proprio cos�), suggerisce l�impugnazione al Tar della delibera di proclamazione degli eletti. Questa volta l�iter del caso seguir� un percorso diverso da quello battuto per la richiesta di sospensiva del verbale della C.e.Ci. del 10 maggio scorso. Le tappe del processo saranno pi� lunghe, la contesa sar� trattata non secondo procedure d�urgenza.
Arrivati a questa fase, si possono prospettare due uscite. La prima: se il Tar ritenesse tutto legittimo non resterebbe, a chi si sente danneggiato, di adire di nuovo il Consiglio di Stato. La seconda uscita: se il Tar annullasse la proclamazione degli eletti, gli stessi si rivolgerebbero al CdS per riformare quanto deciso dal Tar, ma con l�handicap di non essere in carica vista l�esecutivit� della sentenza e l�arrivo di un commissario prefettizio.