Finalmente, dopo tante "voci" sono stati quantificati i debiti fuori bilancio che ammontano complessivamente a 729 mila euro. Per appianare i debiti si � parlato di dissesto finanziario, ma il dissesto non � stato fatto in quanto quasi tutti i debiti non sono stati riconosciuti.
Nelle richieste delle varie ditte per il riconoscimento del debito compare per lo pi� la seguente citazione. " per lavori vari ordinati dal Sindaco..."
I debiti non vengono riconosciuti : "CHE per i presenti debiti, al momento non sussistono i requisiti di riconoscimento, perch� non � stata espressamente accertata l'entit� dei lavori eseguiti, da parte dell'U.T.C., giusta sua relazione allegata"
Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio: "che possono essere riconosciuti soltanto i debiti che siano certi, liquidi ed esigibili, per la parte di cui sia stata accertata e dimostrata l''utilit� e l'arricchimento che ne ha tratto l'ente, significando che l'arricchimento va determinato con riferimento alla congruit� dei prezzi"
Ma:
"VISTA la sentenza della Corte di Cassazione civ., Sez. III, 05/07/2004, n.12274 in tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, l'art. 5 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, che ha sostituito la lett. e) del comma primo dell'art. 31 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77- disposizione poi trasfusa nell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ammette la possibilit� di un riconoscimento a posteriori della legittimit� dei debiti fuori bilancio, subordinandolo ad una formale deliberazione di riconoscimento del debito da parte dell'ente nei limiti degli accertati e dimostrati utilit� ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che (a norma dell'art. 35 del D.Lgs. n. 77 del 1995 e dell'~rt. 191 del D.Lgs. n. 267 del 2000), in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione. ..."
"VISTA la sentenza della Corte di Cassazione civ., Sez, III, 31/05/2005, n.11597, in tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte di enti locali a norma dell'art. 23 D.L. n 66 del 1989 (conv. in legge n. 144 del 1989, ripordotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35 D.Lgs. n. 77 del 1995 e ora rifluito nell'art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 2000), qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da amministratore o funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma della nom1a, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bens� dell'amministratore o del funzionario, i quali rispondono con il proprio patrimonio, senza che sia esperibile azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente. Tuttavia, l'ente territoriale pu� riconoscere "a posteriori" i debiti fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare di riconoscimento del debito nei limiti degli accertati e dimostrati utilit� ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche -funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione e che costoro restano comunque soggetti all'azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio..."
Il commissario delibera:
"-Di non riconoscere, ai momento, perch� non sussistono i requisiti di riconoscimento, i debiti di cui ai numeri da 1 a 11, n. 12 lettere b), c) e d), D. 13 e n. 15, lettere a), b), d) ed e) per un ammontare complessivo di Euro 703.819,04;
-Di dare atto che per i debiti non riconosciuti di Euro 703.819,04 il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione, al sensi dell'art.191, comma 4, d.Ivo n.267/2000;...."
Da quest'ultima affermazione si evince che le ditte, per ottenere quanto loro dovuto, si devono rivolgere a chi ha commissionato il lavoro.
Dalla lettura della delibera appare chiara come la gestione della "cosa pubblica" sia stata fatta al di fuori di ogni logica amministrativa, in disprezzo di qualsiasi legge, con faciloneria e, cosa pi� grave, mettendo a rischio i soldi degli altri.
QUALCHE VOCE DELLA DELIBERA
-CHE la ditta ......... di Lungro presentava richiesta di pagamento per fornitura di generi alimentari richiesti dagli amministratori per manifestazioni varie svolte in montagna, � 26.395,54; (pi� di 51 milioni delle vecchie lire- ndr)
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CATTEDRALE DI LUNGRO
-CHE l'impresa ............ ha presentato richiesta per il pagamento di un credito, per lavori di ristrutturazione della Cattedrale di Lungro di � 47.761,14;
CHE la relazione del responsabile dell'U.T.C. non � chiara ed esplicita, per cui non si comprende se il debito � certo, pertanto i debiti fuori bilancio non possono essere riconosciuti, atteso che detta somma � stata distratta dal computo metrico per il pagamento di altri debiti;
Il bilancio � stato riequilibrato una attraverso una semplice variazione: al posto del taglio del bosco in localit� Serraiola � stata inserita la vendita di beni patrimoniali, (locali supermercato) con una differenza in meno di 10 mila euro, da 250 mila euro a 240 mila euro, da diminuire nelle spese.
Con il dissesto, in questo caso idro-geologico, ci sar� qualcuno che comprer� a quel prezzo i locali?
Non c'� il rischio che i 240 mila euro previsti in entrata e spesi non costituiscano poi.... debiti fuori bilancio?