RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO A CONCEDERE CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE ECONOMICHE NELLA ZONA DI L U N G R O.
La gestione della Salina mineraria di Lungro, che ha sempre rappresentato una passivit� per lo Stato a causa degli elevatissimi costi di produzione, � venuta in questi ultimi anni a costituire un problema la cui soluzione si pone in termini di estrema urgenza e di assoluta indifferibilit�.
L'antieconomicit� della gestione dello Stabilimento e dovuta ai seguenti motivi:
I) Il giacimento di Lungro e costituito da salgemma intercalato a strati pi� o meno spessi di materiale eterogeneo, il che rende unicamente possibile l' estrazione di sale misto a materie eterogenea. La separazione del sale dalle argille e gessi che l'accompagnano viene eseguita manualmente, e tale cernita eleva notevolmente i costi del prodotto estratto dal giacimento. D'altra parte, anche nel caso che si provvedesse ad una modernizzazione dei sistemi di estrazione introducendo nel ciclo produttivo gli impianti meccanizzati compatibili con la natura del giacimento, i costi del salgemma di Lungro non potrebbero mai essere ridotti ad un livello economicamente conveniente.
2) La miniera e ubicata ad una altitudine di circa 600 mt. sul livello del mare e ad una distanza di ben 20 chilometri dalla pi� vicina stazione ferroviaria e dalla strada nazionale,con la conseguenza che le spese di trasporto extra-ferroviario e di ricarico incidono notevolmente sui costi a destino .
3 )Le spese annue sostenute dall'Amministrazione dei Monopoli per la gestione della Salina di Lungro ammontano globalmente a circa 450 milioni di lire, per una produzione di circa 95.000 quintali di sale franco Calabria, mentre un uguale quantitativo di sale siciliano di I scelta portato sul continente pu� costare al massimo 35-40 milioni, il che significa che per tale produzione si vengono a spendere oltre 400 milioni in pi�. Tale situazione � venuta ad aggravarsi negli ultimi anni perch� le popolazioni della Calabria, gi� abituate per lunga tradizione a fare uso di salgemma in blocchi, vanno ora orientandosi sempre di pi� verso l'uso del sale marino impacchettato, per cui la miniera e ormai giunta ad una eccedenza di produzione, rispetto al consumo di circa 18.000 quintali annui. Il fenomeno � in fase di rapido sviluppo ed e quindi facilmente prevedibile, a breve scadenza, un ingente aumento delle giacenze di salgemma abbattuto e cernito che ingombrano la miniera e non possono d'altra parte, essere avviate al consumo, che � in continua diminuzione.
4) I cantieri di produzione si allontanano progressivamente dal pozzo di estrazione, il che comporta spese sempre maggiori sia per l'estrazione del materiale, sia per la ventilazione della miniera.
5) A causa della numerose caverne sotterranee scavate nel corso dei secoli, tutto il terreno su cui sorge lo Stabilimento � in frana, per cui, soltanto per assicurare l'attuale antieconomica produzione, occorrerebbe sostenere spese valutabili in centinaia di milioni di lire per la sola sistemazione o costruzione ex novo degli impianti,e dette spese porterebbero ad un livello insostenibile gli attuali gi� elevati costi di produzione.
6) Come risulta dalla relazione compilata lo scorso anno dall'apposito Comitato costituito per lo studio dei problemi inerenti alla miniera, il giacimento salino di Lungro dev'essere considerato ormai in fase di esaurimento, con una vita prevedibile di appena una decina di anni, al ritmo attuale di produzione.
In tale situazione,che comporta per lo stesso un onere del tutto ingiustificato di centinaia di milioni all'anno, ragioni di carattere economico consiglierebbero di far cessare del tutto l'esercizio della miniera con effetto immediato, ma tale soluzione: non pu� essere adottata per considerazioni d'ordine sociale, in quanto non si pu� non tener conto che attualmente la Salina di Lungro, costituisce praticamente l'unica fonte di lavoro per gli abitanti di quel comune.
Per eliminare la Salina occorre pertanto costituire nuove possibilit� di lavoro, stimolando il sorgere di iniziative che diano luogo ad imprese in grado di assorbirne il personale operai e di realizzare, nel contempo, un incremento della produttivit� in settori pi� vantaggiosi all'economia nazionale.
In tal modo riuscir� possibile,non appena il personale della Salina sar� assunto dalle nuove imprese, procedere alla chiusura dello stabilimento.
A questo fine si � predisposto l'unito schema di disegno di legge col quale, all'art.1, l'Amministrazione dei Monopoli viene autorizzata a concedere contributi da erogarsi in cinque rate annuali, per un ammontare massimo complessivo di L. 1.500.000.000, a favore di iniziative economiche che sorgano della zona di Lungro ed assorbano personale operaio della Salina e viene stabilito che le imprese beneficiarie del contributo devono effettuare investimenti per una somma pari ad una volta e mezzo l'ammontare del contributo stesso.
Con l'art. 2 viene determinata in L. 6.000.000 la misura massima del contributo per ciascun operaio assorbito dalle imprese, stabilendo che il contributo stesso potr� essere concesso, entro il limite massimo di 5 anni, per ciascun anno di servizio che l'operaio avrebbe continuato a prestare in Salina se questa non fosse stata soppressa.
Lo stesso articolo prevede la possibilit� che, in sostituzione dell'operaio, possa essere assunto dalle imprese la moglie o la figlia (ci� particolarmente nel caso in cui si tratti di attivit� economiche che occupano in prevalenza personale femminile) e anche altro familiare convivente.
L'art.3 fa obbligo alle imprese beneficiarie del contributo di applicare nei confronti del personale assunto condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria in vigore nella zona.
Con l'art.4 si stabilisce che gli operai della Salina di Lungro assunti dalle imprese, o la cui moglie o la figlia o altra familiare sia stato assunto dalle imprese stesse, saranno collocati a riposo con il beneficio di un aumento del servizio utile nella misura di cinque anni da valere ai fini del trattamento di quiescenza, aumento che � elevato a sette complessivamente nei confronti di coloro che abbiano la qualifica di mutilato o invalido militare o civile, per fatto di guerra o per servizio o la qualifica di combattente o di partigiano combattente o di vedova
di guerra. Uguale beneficio verr� attribuito agli operai della Salina che chiedano di essere collocati a riposo indipendentemente dall'assunzione presso le imprese anzidette.
L'art.5 stabilisce che, con decreto interministeriale, saranno determinate le modalit� pratiche di attuazione della legge. .
Infine, l'art.6 prevede che alla spesa relativa ai contributi previsti dalla legge si far� fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 43 -
concernente le paghe e le altre competenze del personale salariato addetto ai servizi delle Saline - dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli per l'esercizio 1963-64 e dei corrispondenti capitoli per i successivi esercizi, ed autorizza il Ministro del Tesoro ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti.